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Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 9 pagine

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a. in qualità di persona soggetta all'obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli;

b. in qualità di persona in servizio nella protezione civile viene meno agli ordini di servizio;

c. disattende ordini o regole di comportamento prescritte in caso dall'allarme;

d. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d'identità per il personale della protezione civile.

4Se il colpevole di un'infrazione secondo il capoverso 3 ha agito per negligenza, è punito con una multa fino a 5 000 franchi.

5Se l'autorità competente rinuncia, sulla base dell'articolo 52 del Codice penale4, a un perseguimento penale, al rinvio in giudizio o alla punizione, essa può ammonire il colpevole.

6Sono fatti salvi il perseguimento penale e l'azione civile in virtù di altre leggi.

Art. 69 Infrazioni alle prescrizioni esecutive

1È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le prescrizioni, emanate in esecuzione della presente legge, la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione. Nei casi gravi o di recidiva può essere inflitta una multa fino a 20 000 franchi.

2Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con una multa fino a 5 000 franchi.

3Se l'autorità competente rinuncia, sulla base dell'articolo 52 del Codice penale5, a un perseguimento penale, al rinvio in giudizio o alla punizione, essa può ammonire il colpevole.

Art. 70 cpv. 2

Abrogato

Art. 71 cpv. 2 e 2bis(nuovo)

2Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l’equipaggiamento, il rinnovamento, il cambiamento di utilizzazione o, in caso di soppressione, lo smantellamento dei sistemi tecnici di protezione degli impianti di protezione. Non si assume questi costi se il numero di posti letto scende sotto il numero minimo prescritto in seguito alla soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto.

2bis

Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rinnovamento dei rifugi per beni culturali degli archivi cantonali e delle collezioni

4 RS 311.0

5 RS 311.0