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Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 9 pagine
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Titolo precedente l'art. 43
Capitolo 4: Sistemi telematici e d'allarme e materiale
Art. 43 cpv. 2
2Il Consiglio federale definisce il genere e la quantità del materiale standardizzato.
Art. 43a (nuovo) Sistema d’allarme acqua
1I proprietari di impianti d'accumulazione provvedono alla realizzazione, alla manutenzione e al rinnovamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema d'allarme acqua.
2Il Consiglio federale stabilisce quali impianti d'accumulazione devono disporre di un sistema d'allarme acqua.
Art. 44 (nuovo) Esenzione dai dazi doganali
Il materiale della protezione civile (prodotti finiti e semifiniti) che la Confederazione importa dall'estero è equiparato, per quanto riguarda i dazi, al materiale bellico secondo l'articolo 8, capoverso 2, lettera m della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane2 e l'articolo 29 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane3.
Art. 46 Obbligo di costruire
1I proprietari sono tenuti a realizzare ed equipaggiare rifugi nei nuovi edifici abitativi dei Comuni in cui non vi sono posti protetti a sufficienza. Se non sono tenuti a realizzare rifugi, essi devono versare un contributo sostitutivo.
2I proprietari sono tenuti a realizzare ed equipaggiare rifugi nei nuovi istituti e ospedali. Se per motivi tecnici non possono realizzare rifugi, essi devono versare un contributo sostitutivo.
3I Comuni provvedono a realizzare rifugi pubblici equipaggiati nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza.
4I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie per la protezione di tali beni.
Art. 47 Gestione, contributi sostitutivi
1Per garantire un’offerta equilibrata di posti protetti, i Cantoni gestiscono la costruzione di rifugi.
2I contributi sostitutivi secondo l'articolo 46, capoversi 1 e 2, vengono impiegati in primo luogo per il finanziamento dei rifugi pubblici comunali e il rinnovamento dei