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Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 9 pagine
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responsabilità per i danni derivanti da prestazioni a terzi e rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento nei loro confronti per i danni diretti che gli sono stati arrecati. Sono fatte salve le pretese di risarcimento risultanti da un danno causato intenzionalmente o per negligenza grave.
Art. 66a Attribuzione a una funzione
Contro l'attribuzione a una funzione nella protezione civile è possibile presentare ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Art. 66b Diritto di ricorso del DDPS
Il DDPS può presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni prese dalle autorità cantonali di ultima istanza. Queste gli inviano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni.
Art. 67, rubrica
Competenze e ricorso
Art. 67a (nuovo) Opposizione
Se si rifiuta di assumere una parte o la totalità dei costi supplementari secondo l'articolo 71, capoversi 2 e 2bis, o di versare i sussidi forfettari secondo l'articolo 71, capoverso 3, l'organo federale responsabile della protezione civile è tenuto a motivare la sua decisione. Contro tale decisione può essere fatta opposizione entro trenta giorni dalla notifica.
Art. 68 Infrazioni alla legge
1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a. in qualità di persona soggetta all'obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un'assenza autorizzata, abusa di un congedo concessogli o si sottrae in altro modo all'obbligo di prestare servizio;
b. disturba servizi d'istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola o mette in pericolo le persone che prestano servizio di protezione civile;
c. incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o di eseguire le misure ufficialmente ordinate.
2Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con la multa.
3È punito con la multa chiunque, intenzionalmente: