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Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 9 pagine

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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Modifiche del… Progetto del 03.02.10 (per la procedura di consultazione)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del…2010,

decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile1 è modificata come segue:

Art. 5 Compiti della Confederazione

1D’intesa con i Cantoni, la Confederazione può coordinare l’intervento o, all’occorrenza, assumere la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, l’intero Paese o le zone limitrofe dei Paesi confinanti.

2Essa può sostenere i Cantoni con mezzi d'intervento specializzati.

3Il Consiglio federale assicura il coordinamento nel settore della protezione della popolazione e il coordinamento di quest’ultima con altri strumenti della politica di sicurezza.

4Controlla la collaborazione tra le organizzazioni partner della protezione della popolazione e gli altri strumenti della politica di sicurezza e regola la collaborazione nel campo dell'istruzione.

5Regola le modalità per dare l'allerta e l'allarme alle autorità ed alla popolazione in caso di pericolo imminente.

6Adotta misure per rafforzare la protezione della popolazione in vista di conflitti armati.

Art. 10 lett. a

La Confederazione:

SR ..........

1 RS 520.1

2005–......