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Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 9 pagine
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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)
Modifiche del… Progetto del 03.02.10 (per la procedura di consultazione)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del…2010,
decreta:
I
La legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile1 è modificata come segue:
Art. 5 Compiti della Confederazione
1D’intesa con i Cantoni, la Confederazione può coordinare l’intervento o, all’occorrenza, assumere la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, l’intero Paese o le zone limitrofe dei Paesi confinanti.
2Essa può sostenere i Cantoni con mezzi d'intervento specializzati.
3Il Consiglio federale assicura il coordinamento nel settore della protezione della popolazione e il coordinamento di quest’ultima con altri strumenti della politica di sicurezza.
4Controlla la collaborazione tra le organizzazioni partner della protezione della popolazione e gli altri strumenti della politica di sicurezza e regola la collaborazione nel campo dell'istruzione.
5Regola le modalità per dare l'allerta e l'allarme alle autorità ed alla popolazione in caso di pericolo imminente.
6Adotta misure per rafforzare la protezione della popolazione in vista di conflitti armati.
Art. 10 lett. a
La Confederazione:
SR ..........
1 RS 520.1
2005–......