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Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 9 pagine

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a. dal Consiglio federale per interventi a livello nazionale;

b. dai Cantoni per interventi a livello cantonale, regionale o comunale.

2La durata massima complessiva degli interventi è di due settimane all'anno.

3La convocazione è inviata ai militi della protezione civile almeno sei settimane prima dell'inizio dell'intervento.

4I Cantoni regolano la procedura di chiamata.

Art. 33 Istruzione di base

Al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono 26 anni, i militi della protezione civile seguono un’istruzione di base che dura da due a tre settimane. Per le funzioni di specialista, l'istruzione di base può essere completata con un corso complementare di una settimana al massimo.

Art. 34 Istruzione dei quadri

1I militi della protezione civile ai quali è previsto affidare la funzione di comandante devono seguire, per assumere tale funzione, un corso per comandanti che dura da tre a quattro settimane.

2I militi della protezione civile ai quali è previsto affidare un'altra funzione di quadro devono seguire, per assumere tale funzione, un corso per quadri che dura da una a due settimane.

Art. 35 Perfezionamento

1I militi della protezione civile con funzioni di quadro o di specialista possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di due settimane su un periodo di quattro anni.

2I militi della protezione civile con funzioni di quadro o di specialista secondo l'articolo 39, capoverso 2, possono, durante lo stesso periodo, essere chiamati dai Cantoni a seguire corsi di perfezionamento della durata massima di una settimana; i costi sono a carico dei Cantoni.

Art. 36 Corsi di ripetizione

1Una volta conclusa l'istruzione di base, i militi della protezione civile sono convocati ogni anno a un corso di ripetizione di almeno due giorni e al massimo di una settimana.

2I comandanti e i loro sostituti possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo tre settimane di corso supplementari.

3I militi della protezione civile che assumono altre funzioni di quadro o di specialista possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo due settimane di corso supplementari.

4I corsi di ripetizione possono essere prestati in zone limitrofe di un Paese confinante.