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Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 9 pagine

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d'importanza nazionale nonché i costi per l'equipaggiamento dei rifugi per beni culturali degli archivi cantonali.

Art. 72 cpv. 1, prima frase, cpv. 3 e 5 (nuovo)

1Per svolgere i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, l’organo federale responsabile della protezione civile tratta i dati personali riguardanti i militi della protezione civile nel sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS).

3I dati secondo il capoverso 2 devono essere distrutti al più tardi un anno dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile.

5L'organo federale responsabile della protezione civile e i Cantoni sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per l'esecuzione dei controlli, i numeri AVS secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19466 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

II

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19977 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)

Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. cbis

1Il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari, membri della protezione civile e terzi che collaborano a progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna ed esterna e che nell’esercizio della loro attività:

cbishanno, in quanto membri della protezione civile, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.

6 RS 831.10

7 RS 120