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Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 9 pagine

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a. coordina la collaborazione nel campo dell'istruzione tra le organizzazioni partner, con l'esercito e con terzi;

Art. 12 cpv. 2 e 3

2Gli uomini congedati dal servizio militare non sono tenuti a prestare servizio di protezione civile se hanno prestato almeno 50 giorni di servizio militare.

3Chi è congedato dal servizio civile non è tenuto a prestare servizio di protezione civile.

Art. 19, rubrica, frase introduttiva e lett. b

Eccezioni per i membri delle autorità

Per la durata della loro carica sono esonerati dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile:

b. il cancelliere o la cancelliera della Confederazione e il vicecancelliere o la vicecancelliera;

Art. 21 Esclusione

I militi della protezione civile condannati a una pena detentiva o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.

Art. 25a (nuovo) Durata dei servizi di protezione civile

La durata dei servizi di protezione civile secondo gli articoli 27a e 33–37 non deve superare quaranta giorni all'anno.

Art. 27, rubrica, cpv. 1 lett. d, cpv. 2 lett. a, c nonché cpv. 3

Chiamata per interventi in caso di catastrofe o situazioni d'emergenza, in caso di conflitto armato o per lavori di ripristino

1Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi di protezione civile:

d. abrogato

2I Cantoni possono chiamare in servizio i militi di protezione civile:

a. in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza in Svizzera o nelle zone limitrofe di un Paese confinante;

c. abrogato

3I Cantoni regolano la procedura di chiamata.

Art. 27a (nuovo) Chiamata per interventi di pubblica utilità

1I militi della protezione civile possono essere chiamati in servizio per interventi di pubblica utilità: