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Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 9 pagine

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rifugi privati. I contributi che rimangono dopo l'adempimento di questi compiti possono essere destinati ad altre misure di protezione civile.

3I contributi sostitutivi spettano ai Cantoni.

4Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, la destinazione dei contributi sostitutivi e l'ammontare di questi.

Art. 48a (nuovo) Manutenzione

La manutenzione dei rifugi incombe ai proprietari.

Art. 49 Soppressione

1I Cantoni possono sopprimere i rifugi.

2Il Consiglio federale definisce le condizioni e, in caso di soppressione di rifugi pubblici, regola la restituzione dei sussidi federali versati.

Art. 52 Cantoni

1I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione.

2Essi provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento dei posti di comando, degli impianti d'apprestamento e dei centri sanitari protetti.

3Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione dei bisogni.

Art. 53 Enti ospedalieri

1Gli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all’equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento degli ospedali protetti.

2Il Consiglio federale definisce le esigenze tecniche.

Art. 54

Abrogato

Art. 55 cpv. 4 (nuovo)

4Se vengono soppressi posti sanitari protetti o ospedali protetti, occorre garantire il numero minimo prescritto di posti letto.

Art. 61, rubrica e cpv. 2 (nuovo)

Regresso ed esonero dalla responsabilità per danni

2Il richiedente di un intervento di pubblica utilità a livello nazionale della protezione civile esonera la Confederazione, i Cantoni e i Comuni da qualsiasi