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Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 9 pagine

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2. Legge federale del 6 ottobre 19668 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Art. 14 Obbligo dei proprietari e possessori

I Cantoni possono obbligare i proprietari e i detentori di beni culturali mobili e immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie per la protezione di tali beni.

Art. 24 Aliquote dei sussidi

1La Confederazione può assegnare sussidi del 20 per cento al massimo dei costi per quelle misure, diverse dalle edilizie, come l’allestimento di documenti e riproduzioni secondo gli articoli 10 e 11, che s’avverano essenziali ai fini della conservazione del patrimonio culturale e risultano particolarmente onerose.

2Se riduce i sussidi o ne rifiuta il versamento oppure effettua riduzioni durante la revisione della liquidazione finale, l'organo federale responsabile della protezione dei beni culturali è tenuto a motivare la sua decisione. Contro tale decisione può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla notifica.

III

1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

8 RS 520.3