Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 15 pagine

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SZ chiede invece in ogni caso l’integrazione di una convenzione nel contratto con la CTI. La convenzione deve disciplinare chiaramente i diritti di utilizzazione della proprietà intellettuale. Anche l’indennizzo in caso di successo sul mercato deve essere negoziato e stabilito.

Cpv. 4:

CRUS e swiTT sostengono che l’obbligo di segretezza sia troppo esteso. Il diritto di pubblicazione deve essere limitato solo fino a quando è strettamente necessario. In proposito le scuole universitarie seguono da anni procedure ben consolidate che prendono in considerazione sia gli interessi dei partner attuatori, sia quelli dei centri di ricerca. È necessario prevedere una convenzione fra i partner anche per quanto concerne i diritti di pubblicazione, oltre che per l’obbligo di segretezza.

Anche BE e VD richiedono la garanzia dei diritti di pubblicazione nei confronti delle scuole universitarie. CUS si esprime in maniera analoga e osserva che il diritto di pubblicazione deve essere limitato solo fino al deposito del brevetto.

ETH-Rat obietta che il dovere di pubblicare non è compatibile con la convenzione di un obbligo di segretezza.

CENTRE PATRONAL osserva che dovrebbero sottostare all’obbligo di segretezza anche la CTI e gli esperti.

Cpv. 5:

SWISSMEM richiede di limitare l’obbligo di informazione al periodo di svolgimento del progetto o comunque al massimo all‘anno successivo alla sua conclusione. In caso contrario l’obbligo risulterebbe troppo gravoso.

Art. 10z (nuovo) Programmi e progetti internazionali

economiesuisse richiede che tutti i diritti e tutte le competenze concernenti la promozione dell’innovazione a livello internazionale, nel quadro della legge attuale, vengano trasferiti alla CTI. Sono di parere analogo KFH, FNS e CSST.

TG richiede una soluzione che eviti il sovrapporsi delle competenze con la SER in questo ambito.

Cpv. 1:

SWISSMEM richiede l’integrazione della disposizione con l‘espressione «…insieme alla CTI….». ETH-Rat richiede il coordinamento con la CTI. Allo stesso modo si esprimono CFSUP e USAM.

Cpv. 2:

SWISSMEM richiede una forma di collaborazione, USS un accordo con la CTI.

Secondo CRUS, ETH, CFSUP, FNS e USAM si tratta di compiti che spettano alla CTI. ETH-Rat chiede la partecipazione della CTI.

Cpv. 4:

SWISSMEM richiede di integrare la disposizione in modo tale che sia prevista la collaborazione di terzi.

Secondo CFSUP e USS la gestione deve essere affidata alla CTI. USAM è dello stesso parere.

Art.11 Finalità della politica svizzera di ricerca

Cpv. 1:

ETH-Rat richiede di integrare il testo come segue: «e politica d’innovazione».