Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 15 pagine
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Lett. e:
ETH-Rat ritiene la disposizione troppo restrittiva.
Art. 10x (nuovo) Domanda di contribuzione a progetti di ricerca applicata e sviluppo
Cpv. 2:
Lett. a:
VS richiede di aggiungere il settore sociale.
Lett. b:
ZH richiede di integrare con la seguente espressione: «…sociale e culturale….». cohep si esprime in maniera analoga.
Art. 10y (nuovo) Concessione di misure di promozione, valorizzazione dei risultati della ricerca, obbligo di segretezza
Cpv. 1:
ETH-Rat propone di mettere la parola «richiedente» al plurale.
Cpv. 2:
ZH, Uni Bern e swiTT ritengono che siano già consolidati i processi concernenti l’attuazione contrattuale dei progetti in modo adeguato alle necessità dei partner. Lo scopo perseguito è trarre il maggior profitto economico (nonché sociale e culturale per ZH) dai risultati della ricerca ottenuti grazie a fondi pubblici. La regolamentazione prevista per i diritti di proprietà intellettuale sarebbe controproducente. La possibilità per i partner universitari di continuare i lavori nel relativo campo della ricerca e, eventualmente, di collaborare con altri partner economici in altri campi d’applicazione risulterebbe ostacolata. Con la regolamentazione prevista, i progetti CTI non sarebbero più così attrattivi per le università, soprattutto se non fosse previsto alcun indennizzo per il loro contributo allo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca. Secondo Uni Bern e swiTT, per non rischiare di essere svantaggiati, i ricercatori universitari verrebbero incoraggiati a ricercare soluzioni interessanti sul piano commerciale e a comunicarle ai partner attuatori solo dopo la conclusione del progetto CTI.
BE, VD, GE, SG, CRUS e CSST si esprimono in maniera analoga. CSST osserva inoltre che rendere il passaggio della proprietà intellettuale ai partner attuatori una condizione per la concessione dei contributi CTI sarebbe discriminatorio nel settore delle scuole universitarie e ritiene tale disposizione inaccettabile.
Anche VS, KFH, FNS e CUS sono dello stesso parere e osservano che una convenzione caso per caso sia da preferire.
Anche ETH-Rat si oppone alla disposizione e auspica che l’utilizzo e la valorizzazione dei risultati dei progetti CTI e un’eventuale cessione dei diritti di proprietà intellettuale al partner attuatore siano limitati al campo d’attività e d’applicazione di quest’ultimo. Il disciplinamento dovrebbe essere sancito caso per caso in un contratto supplementare.
CENTRE PATRONAL richiede la limitazione del diritto di proprietà intellettuale al campo d’applicazione dell’impresa.
SWISSMEM richiede la sostituzione dell’espressione «…ein Recht…» con «…das Recht….» (l’osservazione vale solo per il tedesco).
Cpv. 3:
ZH e swiTT ritengono che la convenzione fra i partner sulla valorizzazione dei risultati del progetto non dovrebbe venir integrata nel contratto con la CTI.