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Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine
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Ordinanza della legge sulla ricerca Ordinanza (Ordinanza sulla ricerca) relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)
Del 10 giugno 1985 (Stato 1° gennaio 2009), ohne Rechtsapparat
Il Consiglio federale svizzero, 8 marzo 2010
Del 10 giugno 1985 (Stato 1° gennaio 2009) Le modifiche proposte sono segnate in rosso e in Visto l’articolo 32 della lette sulla ricerca (LR) del 7 ottobre 1983 (legge) corsivo
Il Consiglio federale svizzero,
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visto l’articolo 16b capoversi 1 e 32 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) del 7 ottobre 1983 (legge),
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Nessuna modifica
Sezione 1: Nuove istituzioni di promovimento della ricerca
(art. 5 lett. a n. 3 e art. 7 cpv. 2 LR)
Art. 1 Riconoscimento
Possono essere riconosciute come nuove istituzioni di promovimento della ricerca istituzioni
scientifiche che:
a. svolgono, secondo gli articoli 7 e 9 della legge, compiti che presentano un rilevante
interesse pubblico e che non sono adempiuti da istituzioni già riconosciute, e
b. non possono essere incorporate in una istituzione già riconosciuta.
Nessuna modifica
Art. 2 Domande
1Le domande di riconoscimento devono essere presentate al Dipartimento federale dell’interno
(DFI); questo consulta le istituzioni di promovimento della ricerca e chiede successivamente il
parere del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia.
2Ogni domanda deve contenere:
a. una descrizione dei compiti giusta gli articoli 7 e 9 della legge, che l’istituzione ha finora
adempiuto e che intende svolgere in avvenire;
b. i motivi per i quali l’incorporazione in un’istituzione già riconosciuta non è possibile;
c. un programma pluriennale secondo l’articolo 13;
d. gli statuti e i regolamenti;
e. i rapporti di attività e i rapporti contabili degli ultimi cinque anni.