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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine

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Art. 28 Misure

Se le condizioni per la messa in commercio o lo spostamento di merci non sono soddisfatte o se vi è il sospetto che le merci siano contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi, il SFF può segnatamente:

a. emettere un ammonimento;

b. sequestrare le merci;

c. ordinare un trattamento adeguato delle merci;

d. ordinare la quarantena;

e. far trasferire, sotto controllo ufficiale, le merci in una zona dove la presenza delle stesse non comporta il rischio di una diffusione ulteriore di un organismo nocivo particolarmente pericoloso;

f. far trasferire, sotto controllo ufficiale, le merci al fine della trasformazione, se è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi;

g. far distruggere, sotto controllo ufficiale, le merci;

h. revocare alla persona interessata l'omologazione giusta l'articolo 30.

Capitolo 3: Produzione di vegetali e passaporto delle piante

Sezione 1: Omologazione e obblighi delle aziende

Art. 29 Obbligo di omologazione

1Le aziende che producono o mettono in commercio merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (allegato 5 parte A) o importano simili merci (allegato 5 parte B) necessitano di un'omologazione.

2Non necessitano di un'omologazione:

a. le aziende la cui produzione è interamente destinata alla vendita, sul mercato locale, a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali;

b. i produttori che producono merci per il fabbisogno proprio e le utilizzano nella loro azienda.

3L'Ufficio federale competente può ordinare l'obbligo di omologazione per aziende giusta il capoverso 2 se vi è da temere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Art. 30 Domanda di omologazione e rilascio dell'omologazione

1Il richiedente presenta una domanda di omologazione all'Ufficio federale competente e notifica tutte le merci menzionate nell’articolo 29 capoverso 1.

2L'Ufficio federale competente omologa un'azienda e le attribuisce un numero di omologazione se essa è in grado di garantire che:

a. soddisfa gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32; e