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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine
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b. la sua merce soddisfa le condizioni di cui all'articolo 25.
3L'omologazione si riferisce a ogni singola merce.
Art. 31 Obblighi di tenere un registro
1Le aziende omologate tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite o delle rivendite delle merci che necessitano di un passaporto delle piante.
2Conservano per almeno tre anni i passaporti delle piante ottenuti e li consegnano, su richiesta, al SFF unitamente alle informazioni registrate.
3I dipartimenti competenti emanano le prescrizioni di esecuzione concernenti l'obbligo di registrazione.
Art. 32 Obblighi di notifica
1Le aziende omologate notificano all'Ufficio federale competente:
a. l'importazione di merci da Stati terzi, potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (allegato 5 parte B);
b. ogni modifica delle informazioni fornite all’atto dell’omologazione, in particolare le merci nuove che intendono importare, produrre o mettere in commercio.
2Notificano senza indugio al servizio cantonale competente e al SFF la comparsa, nell’azienda o nei suoi immediati dintorni, degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2.
Art. 33 Revoca e oneri
L’Ufficio federale competente revoca l’omologazione dell'azienda o vincola il suo mantenimento a oneri se:
a. l’azienda non soddisfa più i suoi obblighi;
b. non esegue gli ordini di cui agli articoli 28 o 42; o
c. non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio di un passaporto delle piante .
Sezione 2: Passaporto delle piante
Art. 34 Passaporto delle piante per le merci prodotte in Svizzera
1Un passaporto delle piante può essere rilasciato se il SFF constata che:
a. l'azienda è omologata;
b. l'azienda ha previamente notificato le particelle di produzione in quanto tali;