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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine

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c. le colture e le merci da esse provenienti non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera (allegati 1 parte A e 2 parte A);

d. le merci o le condizioni in cui sono prodotte soddisfano le esigenze di cui all’allegato 4 parte A sezione II.

2Per le merci destinate a essere messe in commercio in una zona protetta verifica inoltre se:

a. non sono contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in alcune zone protette (allegati 1 parte B e 2 parte B); e

b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte B.

3L'Ufficio federale competente può:

a. ordinare di eseguire i controlli di cui ai capoversi 1 e 2 sui vegetali ospiti di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi situati negli immediati dintorni delle colture;

b. prescrivere controlli speciali per le merci menzionate nell’articolo 25 capoverso 2 se è l'unico modo per escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

4L’Ufficio federale competente può emanare prescrizioni tecniche relative ai controlli previsti ai capoversi 1 e 2.

Art. 35 Passaporto delle piante per merci importate da Stati terzi

1Per le merci importate da Stati terzi o che all'atto del transito devono essere controllate giusta l'articolo 22 è rilasciato un passaporto delle piante se in occasione del controllo di cui agli articoli 17 e 18 si è constatato che le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I sono soddisfatte.

2Se le merci sono destinate a essere messe in commercio in una zona protetta, il passaporto delle piante speciale per le zone protette è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 4 parte B.

Art. 36 Rilascio di un passaporto sostitutivo

1Il passaporto delle piante è sostituito con uno o più passaporti sostitutivi recanti l'indicazione "RP" conformemente all'allegato 8 se:

a. un invio di merci è diviso in più lotti;

b. invii diversi o merci provenienti da invii diversi sono riuniti; o

c. lo stato fitosanitario di una merce deve essere modificato.

2Il passaporto sostitutivo è rilasciato unicamente se è garantita l’identità della merce e se non vi è alcun rischio che la merce è contaminata dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2.