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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine
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Sezione 5: Messa in commercio e spostamento
Art. 25 Condizioni per la messa in commercio
1Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera (allegato 5 parte A sezione I) possono essere messe in commercio se:
a. sono accompagnate da un passaporto delle piante giusta l’allegato 8;
b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II.
c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A.
2Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (allegato 5 parte A sezione II) possono essere messe in commercio in una zona protetta o spostate in una zona protetta se:
a. sono accompagnate da un passaporto delle piante recante l’indicazione «ZP» giusta l’allegato 8;
b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parti A e B.
c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parti A e B, e 2, parti A e B.
3Non è richiesto un passaporto delle piante se le merci:
a. sono spostate a causa di trasloco o eredità di persone private;
b. sono spostate all’interno di un’azienda, segnatamente dal luogo di produzione a quello di imballaggio o di lavorazione, sempreché non siano introdotte in una zona protetta;
c. sono messe in commercio da aziende ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 lettera a.
Art. 26 Responsabilità individuale
Le persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali provvedono affinché la merce da essi acquistata sia accompagnata da un passaporto delle piante che adempie le prescrizioni.
Art. 27 Deroghe
Se è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, l'Ufficio federale competente può autorizzare la messa in commercio e lo spostamento degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 nonché di merci che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 25:
a. a scopo di ricerca;
b. a scopo di diagnosi;
c. per la conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate per l'alimentazione e l'agricoltura.