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Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 13 pagine

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LF sull’assicurazione per l’invalidità

Allegato

(cifra. III)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 196818 sulla procedura amministrativa

Art. 1 cpv. 3

3 Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l’articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell’effetto sospensivo.

2. Legge federale del 6 ottobre 200019 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 25 cpv. 2

2 Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo tre anni a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Art. 42 Diritto di audizione

Le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni ai sensi dell’articolo 52a e di decisioni impugnabili mediante opposizione.

Art. 45 cpv. 4 (nuovo)

4 L’assicuratore può imputare all’assicurato le spese supplementari sostenute per lottare contro la riscossione indebita delle prestazioni se questi:

a. ha tentato di ottenere indebitamente prestazioni dell’assicurazione; oppure

b. ha contribuito al conseguimento indebito delle prestazioni dell’assicurazione.

18 RS 172.021

19 RS 830.1