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Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 13 pagine
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LF sull’assicurazione per l’invalidità
a. determinare le esigenze d’integrazione dell’assicurato;
b. valutare il possibile successo dei provvedimenti d’intervento tempestivo e dei provvedimenti d’integrazione;
c. pianificare i provvedimenti d’integrazione adatti all’assicurato.
Art. 14 cpv. 2bis e 2ter (nuovi)
2bis L’assicurato ha diritto alla rifusione delle spese di viaggio supplementari che, a causa della propria menomazione, deve sostenere per effettuare il tragitto da e verso l’organo d’esecuzione.
2ter Il Consiglio federale può emanare disposizioni che disciplinano nel dettaglio la rifusione delle spese supplementari di cui al capoverso 2bis generate all’estero.
Art. 14a cpv. 2bis (nuovo), 3 e 5
2bis L’assicurazione si assume le spese di vitto e alloggio e le spese di viaggio per il tragitto da e verso l’organo d’esecuzione che l’assicurato sostiene per partecipare a un provvedimento di reinserimento.
3 I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte.
5 I provvedimenti da attuare nell’azienda sono presi e realizzati in stretta collaborazione con il datore di lavoro. L’assicurazione può versare un contributo al datore di lavoro. Il Consiglio federale stabilisce l’importo del contributo, nonché la durata e le condizioni del versamento.
Art. 17 cpv. 3 (nuovo)
3 L’assicurazione si assume le spese di vitto e alloggio e le spese di viaggio per il tragitto da e verso l’organo d’esecuzione che l’assicurato sostiene per la riformazione professionale.
Art. 21 cpv. 2bis (nuovo)
1bis L’assicurazione si assume le spese di viaggio che l’assicurato sostiene per il tragitto da e verso i fornitori di mezzi ausiliari.
Art. 22 cpv. 1
1 L’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3 se questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se presenta, nella sua attività lucrativa, un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 50 per cento.
Art. 28 Principio
1 L’assicurato ha diritto a una rendita se: