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Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 13 pagine
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LF sull’assicurazione per l’invalidità
a. concerne soltanto il testo tedesco.
abis. la sua idoneità all’integrazione secondo l’articolo 7cter non può essere migliorata né mediante cure mediche conformemente all’articolo 25 LAMal7, all’articolo 10 LAINF8 e all’articolo 16 LAM9 né con provvedimenti d’intervento tempestivo o provvedimenti d’integrazione;
b. concerne soltanto il testo tedesco.
c. concerne soltanto il testo tedesco.
2 Abrogato
Art. 28a cpv. 1, 1bis (nuovo) e 4 (nuovo)
1 Per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA.
1bis Il reddito di una persona invalida il cui importo sia inferiore al 20 per cento del reddito che avrebbe percepito se non fosse invalida è preso in considerazione unicamente se la valutazione dell’invalidità si basa su un reddito effettivamente conseguito.
4 Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità come pure le deduzioni e i supplementi applicabili.
Art. 28b Calcolo della quota di rendita (nuovo)
1 La quota di rendita è determinata in funzione del grado d’invalidità.
2 Un grado di invalidità del 40 per cento dà diritto al 25 per cento di una rendita intera.
3 Per ogni punto percentuale supplementare del grado d’invalidità la quota di rendita aumenta dell’1,25 per cento della rendita intera.
Art. 30bisNotevole modificazione del grado d’invalidità (nuovo)
È considerata notevole ai sensi dell’articolo 17 LPGA10 una modificazione del grado di invalidità di almeno cinque punti percentuali.
Art. 31 cpv. 1
Abrogato
7 RS 832.10
8 RS 832.20
9 RS 833.1
10 RS 830.1