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Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 13 pagine
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LF sull’assicurazione per l’invalidità
3 Le persone o istituzioni informano l’assicurato prima di effettuare la comunicazione.
Art. 7 cpv. 2 lett. d
Si tratta in particolare di:
d. cure mediche conformemente all’articolo 25 LAMal4, all’articolo 10 LAINF5 e all’articolo 16 della legge federale del 19 giugno 19926 sull’assicurazione militare (LAM).
Art. 7c cpv. 2 (nuovo)
2 Qualora l’ufficio AI ordini provvedimenti d’intervento tempestivo o provvedimenti d’integrazione, il datore di lavoro è invitato a non sciogliere il rapporto di lavoro con l’assicurato se non previa discussione con l’ufficio AI.
Titolo prima dell’art. 7cbis
Abis. Consulenza e accompagnamento finalizzati all’integrazione
Art. 7cbis (nuovo)
1 Se per ragioni di salute vi è il rischio che l’assicurato perda il posto di lavoro, l’ufficio AI può fornire, su richiesta dell’assicurato o del datore di lavoro, consulenza e accompagnamento finalizzati all’integrazione.
2 Non sussiste alcun diritto a queste prestazioni.
Titolo prima dell’art. 7cter
Ater. Idoneità all’integrazione
Art. 7cter (nuovo) Principio
È considerato idoneo all’integrazione l’assicurato che, nonostante il danno alla salute, è oggettivamente in grado di partecipare con successo a provvedimenti d’intervento tempestivo o a provvedimenti d’integrazione.
Art. 7cquater (nuovo) Valutazione
1 L’ufficio AI determina l’idoneità all’integrazione avvalendosi, in linea di massima, di una valutazione interprofessionale. La valutazione si basa su criteri medici e professionali.
2 La valutazione interprofessionale serve a: