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Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 13 pagine

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LF sull’assicurazione per l’invalidità

Art. 49a Revoca dell’effetto sospensivo (nuovo)

L’assicuratore può, nella sua decisione, togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni in denaro.

Art. 52a Sospensione delle prestazioni a titolo cautelare (nuovo)

L’assicuratore può sospendere il versamento delle prestazioni a titolo cautelare se:

a. vi è il sospetto che le prestazioni siano percepite indebitamente; o

b. è probabile che non sarà possibile ottenerne la restituzione.

3. Legge federale del 20 dicembre 194620 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 35ter4. Rendita per figli (nuovo)

1 La rendita per figli è pari al 30 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

2 Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, ognuno di essi percepisce una rendita pari al 22,5 per cento della propria rendita di vecchiaia prima della riduzione conformemente all’articolo 35.

Art. 97

Abrogato

Disposizione transitoria della modifica del …

(6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

Adeguamento delle rendite correnti per figli

Le rendite correnti per figli sono adeguate con effetto dalla data di entrata in vigore della presente modifica.

4. Legge federale del 13 giugno 200821 sul risanamento dell’assicurazione invalidità

Art. 2 cpv. 2

Abrogato

20 RS 831.10

21 RS 831.27