Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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Cpv. 3: l’aumento dei contributi e la riduzione lineare delle rendite vanno annullati al più tardi quando il livello del Fondo ha di nuovo raggiunto il 50 per cento delle spese di un anno.
Disposizioni finali della modifica del …
Adeguamento delle rendite correnti
Secondo il capoverso 1, il nuovo sistema di calcolo delle rendite non si applica soltanto ai nuovi casi, ma anche alle rendite correnti. Costituiscono eccezione le persone a partire dai 55 anni compiuti, che beneficiano di un diritto acquisito (cfr. infra), e gli assicurati con un grado d’invalidità tra il 40 e il 49%, la cui rendita non deve essere sottoposta a revisione a meno che non intervengano notevoli cambiamenti nella loro situazione personale. Infatti, mentre gli assicurati con un grado d’invalità del 40 per cento continueranno comunque ad avere diritto a un quarto di rendita (cioè al 25% di una rendita intera), quelli con un grado d’invalidità tra il 41 e il 49 per cento, in caso di revisione, beneficerebbero di una rendita più elevata, il che non sarebbe giustificabile nei confronti dei beneficiari invalidi al 50 per cento o più, la cui rendita rimarrà identica o sarà ridotta.
Ne consegue che gli uffici AI dovranno rivedere la metà delle rendite correnti. Tuttavia, poiché ogni singolo caso dovrà essere esaminato sia sotto il profilo medico sia sotto il profilo professionale, non sarà possibile eseguire tutte le revisioni allo stesso tempo. È dunque necessario prevedere un termine transitorio che permetta di rivedere tutte le rendite interessate dalla presente modifica: considerato che ogni anno sono attualmente riviste tra le 55 000 e le 60 000 rendite, questo termine è stato fissato a tre anni. Le revisioni saranno eseguite secondo l’età partendo dagli assicurati più giovani (cfr. infra).
La riduzione, la soppressione o l’aumento della rendita hanno effetto secondo le decorrenze fissate all’articolo 88bis OAI: le riduzioni o soppressioni al più presto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (a meno che l’assicurato non abbia omesso di comunicare un cambiamento della sua situazione), gli aumenti dovuti a una modifica della situazione dell’assicurato dal mese in cui era prevista la revisione o da quello in cui l’assicurato l’ha chiesta.
Poiché l’idoneità alla reintegrazione e quindi le possibilità di riuscita diminuiscono con l’età, le rendite dei beneficiari più giovani saranno le prime a essere riviste. I beneficiari più anziani che non beneficiano della garanzia dei diritti acquisiti (in quanto non ancora 55enni all’entrata in vigore della presente modifica) avranno così un certo tempo per prepararsi alla revisione della loro rendita. Grazie a quest'ordine di priorità, il momento della revisione non dipenderà da fattori puramente casuali.
Cpv. 2: per favorire la reintegrazione dei beneficiari di rendita, il messaggio del 24 febbraio 2010 sul primo pacchetto di misure della 6a revisione AI37 prevede che queste persone godano di una certa protezione per un periodo di tre anni: gli assicurati che, avendo aumentato il proprio grado d’occupazione o ripreso un’attività
37 FF 2010 1603