Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 101Fedlex · Rapporto esplicativo

venendo immediatamente le apposite misure potranno avere effetto già dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Variante 1

Se al termine dell’anno contabile le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione AI sono inferiori al 40 per cento delle uscite di un anno, scatta il meccanismo d’intervento. Il Consiglio federale aumenta il tasso di contribuzione degli assicurati attivi con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’aumento è stabilito in funzione del deficit e può essere al massimo di 0,2 punti percentuali (in tal caso il tasso di contribuzione passerebbe dall’1,4 all’1,6%). I contributi previsti per le persone senza attività lucrativa sono innalzati in misura equivalente. Al più tardi un anno dopo l’aumento (il cui scopo è di garantire la solvenza dell’AI), il Consiglio federale sottopone al Parlamento un messaggio sulle modifiche di legge necessarie per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’assicurazione. Il Legislatore decide quindi in merito. L’aumento decade al più tardi un anno dopo che il livello del Fondo ha di nuovo raggiunto il 50 per cento delle uscite di un anno.

Variante 2

Cpv. 1: se al termine dell’anno contabile le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione AI sono inferiori al 40 per cento delle uscite di un anno, scatta il meccanismo d’intervento. Nei 12 mesi seguenti il superamento della soglia d’intervento il Consiglio federale sottopone al Parlamento un messaggio sulle modifiche di legge necessarie per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’assicurazione. Il Legislatore decide quindi in merito.

Il capoverso 2 fissa una seconda soglia d’intervento (il 30% delle uscite di un anno) per il caso in cui il Legislatore non possa disporre per tempo le misure necessarie. Il 30 per cento è una soglia d’allerta, in quanto a questo livello l’assicurazione rischia seriamente l’insolvenza. Ecco perché vanno previste misure rapidamente applicabili e altrettanto rapidamente efficaci.

Il Consiglio federale aumenta allora il tasso di contribuzione degli assicurati attivi di 0,3 punti percentuali (il tasso passa quindi dall’1,4 all’1,7% e il contributo delle persone senza attività lucrativa è aumentato in misura equivalente). Il Governo ha inoltre la competenza di contenere le uscite dell’assicurazione con una riduzione lineare del cinque per cento delle rendite. Il Consiglio federale prende dunque misure sia sul fronte delle entrate che sul fronte delle uscite.

Nel sistema vigente, le rendite d’invalidità corrispondono alle rendite di vecchiaia dell’AVS (art. 37 cpv. 1) e le rendite AVS e i relativi adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari sono a loro volta determinanti per il coordinamento con la previdenza professionale, l’assicurazione infortuni e le prestazioni complementari. Nel caso in cui le rendite AI fossero ridotte linearmente del cinque per cento, la corrispondenza tra rendite AI e rendite AVS verrebbe a cadere. Ecco perché il Consiglio federale deve avere la facoltà di decidere se sia opportuno adeguare al nuovo importo delle rendite AI le disposizioni sul coordinamento delle assicurazioni sociali e, se sì, di ridefinirne le modalità.