Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 100Fedlex · Rapporto esplicativo

Lett. c: sin dalla sua entrata in vigore (2008), il versamento dell’assegno per il periodo d’introduzione incombe alle casse di compensazione, e più precisamente alla cassa di compensazione del datore di lavoro che ha assunto l’assicurato. Questo significa che gli uffici AI devono collaborare di volta in volta con una diversa cassa di compensazione (sono circa 70 quelle attive sul territorio nazionale), il che – secondo esperienza – aumenta il rischio di commettere errori. La prassi è troppo complicata e va quindi modificata. In futuro l’assegno per il periodo d’introduzione sarà perciò versato dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC), già oggi competente per il versamento dell'indennità per sopperire all'aumento dei contributi (art. 18c LAI35).

Art. 66 Disposizioni applicabili della LAVS

La revoca dell’effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro una decisione concernente prestazioni in denaro è ora disciplinata dall’articolo 49a LPGA. L’articolo 97 LAVS è di conseguenza abrogato e il relativo rinvio può essere soppresso. La nuova disposizione della LPGA si applica automaticamente all’AI (cfr. art. 1 cpv. 1 LAI).

Nella versione francese la rubrica è stata modificata ai fini di una maggior aderenza al contenuto.

Art. 79b (nuovo) Garantire il livello del Fondo di compensazione dell’AI

La legge sul risanamento dell’AI36, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, prevede la creazione di un Fondo di compensazione autonomo per l’AI (Fondo AI). La presente revisione introduce un meccanismo d’intervento destinato a garantirne l’equilibrio finanziario, cioè a prevenire qualsiasi deficit che si presentasse a causa, per esempio, di un rallentamento della crescita o di un'impennata imprevista del numero di nuove rendite.

Il livello delle liquidità e degli investimenti del Fondo AI, fissato al 50 per cento delle uscite di un anno dall’articolo 79 capoverso 3, che entrerà anch’esso in vigore il 1° gennaio 2011, è l’indicatore dell’equilibrio finanziario.

L’obiettivo è di mantenere il livello delle liquidità e degli investimenti del Fondo al 50 per cento delle uscite di un anno. Se scende al di sotto di questa soglia, vanno presi provvedimenti per stabilizzare le uscite senza modifiche di legge (p. es. a livello di gestione strategica o attraverso modifiche d’ordinanza). Se ciononostante continua a scendere e al termine dell'anno contabile è inferiore alla soglia d'intervento, bisogna agire a livello di legge. A questo punto scatta il meccanismo d’intervento.

In caso di forte deficit, per prevenire l’insolvenza dell’assicurazione occorre prendere rapidamente provvedimenti. Ecco perché il Consiglio federale non deve attendere la fine dell’anno per intervenire, se per esempio in primavera è già chiaro che alla fine dell’esercizio il livello del Fondo sarà sceso sotto la soglia d’intervento. Inter-

35 FF 2010 1723

36 RS 831.27