Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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non sia necessario. Altri invece sottolineano il carattere imperativo del diritto di audizione o del preavviso, ma ammettono che in certi casi il termine accordato per contestare un preavviso, di regola di 30 giorni, può essere considerevolmente abbreviato.
Vista l’urgenza e gli interessi preponderanti dell’assicuratore, non è opportuno accordare il diritto di audizione prima della decisione di sospensione delle prestazioni. L’articolo 42 LPGA sarà dunque adeguato in tal senso (cfr. il relativo commento). Poiché, di conseguenza, il diritto di audizione sarà accordato soltanto a posteriori, la decisione non dovrà essere preceduta da un preavviso.
Cpv. 3: le misure di semplificazione della procedura AI entrate in vigore il 1° luglio 2006 hanno reintrodotto il preavviso. Il termine per presentare obiezioni (30 giorni) è regolamentato all’articolo 73ter OAI34. Poiché però non vi è un’unità di dottrina – né esiste ancora una giurisprudenza del Tribunale federale in materia – che stabilisca se questo termine fissato a livello d’ordinanza sia un termine legale (e quindi improrogabile) o giudiziario (e quindi prorogabile), è necessario, a garanzia della certezza del diritto, iscriverlo all’articolo 57a capoverso 3 LAI, definendolo così chiaramente come termine legale.
Il preavviso è stato reintrodotto nel contesto della semplificazione della procedura. Se però il termine restasse regolamentato nell’OAI e il Tribunale federale decidesse infine che si tratta di un termine giudiziario, lo scopo stesso delle misure di snellimento sarebbe contraddetto e in determinate circostanze la procedura finirebbe per essere prolungata invece che semplificata, contrariamente a quanto auspicato dal Legislatore. D'altra parte, la contestazione del preavviso non è soggetta a severe esigenze formali (può, p. es. anche avvenire oralmente). Il termine assoluto di 30 giorni, inoltre, non sembra problematico nemmeno per la tutela giurisdizionale degli assicurati, dal momento che questi, per legge, possono impugnare la decisione entro 30 giorni dalla notifica.
Dovendosi applicare anche alle parti di cui al capoverso 2, il termine va iscritto all’articolo 57a capoverso 3 LAI.
Art. 59 rubrica (nuova) e cpv. 2 e 2bisOrganizzazione e procedura
La disposizione non subisce alcuna modifica materiale. Essendo stato introdotto un articolo specifico per i SMR, i capoversi 2 e 2bis sono abrogati. La rubrica è stata adeguata al contenuto dell’articolo.
Art. 60 cpv. 1 lett. b e c
Lett. b: con la 5a revisione AI è stato introdotto a livello di legge l’assegno per il periodo d’introduzione (art. 18a LAI). Sin dall’entrata in vigore della nuova disposizione (2008) il calcolo della nuova prestazione è stato compito dell’ufficio AI e non della cassa di compensazione (v. circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità). Con la soppressione di questo compito s’intende adeguare il testo di legge alla prassi corrente.