Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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lucrativa, si sono visti ridurre o sopprimere una rendita e sono successivamente ridivenuti durevolmente incapaci al lavoro hanno diritto a una prestazione transitoria ai sensi del nuovo articolo 32 (cfr. gli art. 32 e 34 del disegno di legge38). Ora, occorre evitare di ostacolare questa fase della reintegrazione riducendo la rendita secondo le disposizioni della presente revisione. Oltretutto, una riduzione della rendita in questa fase complicherebbe ulteriormente il coordinamento con la previdenza professionale, visto che nello stesso periodo il secondo pilastro manterrebbe temporaneamente invariata la propria copertura, conformemente al primo pacchetto di misure della 6a revisione (cfr. art. 26a e 49 cpv. 2 n. 3a LPP del disegno di legge39).

Ecco perché il capoverso 2 dispone che le rendite correnti degli assicurati che beneficiano di una prestazione transitoria ai sensi dell’articolo 32 o del prolungamento del rapporto di assicurazione nella previdenza professionale siano adeguate conformemente al nuovo tenore dell’articolo 28b soltanto al termine di quel periodo. In concreto, questo significa che se lo stato di salute dell’assicurato non subisce cambiamenti, la rendita sarà adeguata allo scadere del termine di tre anni di cui all’articolo 32. Se invece la salute dell’assicurato peggiora di nuovo (nel qual caso è versata una prestazione transitoria ai sensi dell’articolo 32), l’adeguamento della rendita al nuovo sistema avrà luogo al momento della procedura di riesame del grado d’invalidità di cui all’articolo 34. Infine, se la situazione dell’assicurato presenta miglioramenti rilevanti per il calcolo della rendita in seguito a un miglioramento dello stato di salute o a un aumento del reddito o del grado d’occupazione, sarà svolta la normale revisione conformemente all’articolo 17 LPGA, ma ancora secondo il vecchio sistema di calcolo fino allo scadere del termine di tre anni di cui all’articolo 32.

Se l’assicurato ha diritto anche a una rendita d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria, questa disposizione garantisce che l’adeguamento della rendita avvenga soltanto al termine del periodo di prolungamento provvisorio del rapporto di assicurazione.

Esempio 1: un assicurato invalido al 72 per cento percepisce una rendita intera. Poco dopo l’entrata in vigore della presente modifica, la sua rendita è sottoposta a revisione e ridotta a una mezza rendita (grado d’invalidità del 50%) in seguito a un aumento del grado d’occupazione. Poiché la rendita non è ancora stata adeguata secondo il nuovo articolo 28b, la riduzione è ancora calcolata secondo il diritto previgente. La rendita AI sarà adeguata alle nuove disposizioni al termine dei tre anni di prolungamento provvisorio del rapporto di assicurazione secondo l’articolo 26a LPP: con un grado d’invalidità del 50 per cento, l’assicurato avrà diritto a una rendita pari al 37,5 per cento della rendita intera; essendo scaduto il prolungamento provvisorio del rapporto di assicurazione, sarà contemporaneamente adeguata anche la rendita LPP.

Esempio 2: un assicurato invalido al 53 per cento percepisce una mezza rendita. Poco dopo l’entrata in vigore della presente modifica, la sua rendita è sottoposta a revisione e soppressa (grado d’invalidità del 30%) in seguito a un aumento del grado d’occupazione. Poiché la rendita non è ancora stata adeguata secondo il nuovo

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