Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 157Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 12a (nuovo) Abrogazione della presente legge
Scaduta l’ultima fideiussione concessa prima dell’entrata in vigore della modifica del …1, il Consiglio federale può abrogare la presente legge
1Legge federale del … sul programma di consolidamento 2011-2013, RU …
La modifica della legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali prevede che a contare dall’entrata in vigore della legge federale sul programma di consolidamento 2011-13 la Confederazione non può più concedere fideiussioni né contributi sui costi di interesse. La legge federale resterà tuttavia in vigore per poter dare seguito alle fideiussioni e ai contributi concessi fino a quel momento nell’ambito della presente legge e della relativa ordinanza (ordinanza del 22 dicembre 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane, RS 901.21). Gli ultimi contributi sui costi d’interesse saranno presumibilmente versati nel 2016. Le ultime fideiussioni dovrebbero invece scadere entro il 2025. L’articolo 12a istituisce pertanto la facoltà per il Consiglio federale di abrogare la legge del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse una volta scaduta l’ultima fideiussione.
4 Ripercussioni
4.1 Per la Confederazione
Il presente programma di consolidamento consente di raggiungere l’obiettivo di sgravio di 1,5 miliardi l’anno fissato dal Consiglio federale. L’attuale pianificazione prevede che con circa 1,6 miliardi nel 2011 e 2012 l’obiettivo sarà addirittura leggermente superato. Lo stesso vale, seppure in misura minore, anche per il 2013, quando gli sgravi dovrebbero essere di circa 40 milioni sopra l’obiettivo fissato (cfr. tabella 6, n. 1.2.3). In proposito occorre tuttavia segnalare il carattere provvisorio dei dati a disposizione: poiché la messa in atto delle previste riduzioni trasversali nei settori del personale e dell’informatica verrà fissata soltanto nel quadro del processo budgetario, per il momento le cifre relative alle misure di sgravio negli ambiti di pertinenza si basano ancora sui valori nominali indicati come obiettivo dal Consiglio federale. I Dipartimenti possono scendere al di sotto di tali valori a patto che si provveda a una compensazione mediante la verifica dei compiti (VDC). Poiché con ogni probabilità ciò sarà il caso in singoli Dipartimenti, è prevedibile che l’effetto di sgravio atteso si ridurrà ancora un po’.
La ripartizione percentuale delle misure di sgravio sui vari Dipartimenti mostra che il DATEC, il DFI e il DFE devono fornire il maggiore contributo al consolidamento del bilancio. Ciò è dovuto al fatto che i Dipartimenti menzionati fanno registrare le maggiori quote di uscite influenzabili della Confederazione (uscite senza partecipazione di terzi a entrate della Confederazione, interessi passivi).