Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine

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1Il Consiglio federale conclude periodicamente un accordo con la SSR sull’estensione dell’offerta editoriale destinata all’estero e sui relativi costi.

2In situazioni di crisi può concludere con la SSR speciali mandati di prestazioni a breve termine per contribuire alla comprensione tra i popoli.

3La Confederazione rimborsa alla SSR almeno la metà dei costi per le prestazioni di cui al capoverso 1 ed i costi integrali per le prestazioni di cui al capoverso 2.

Modifica proposta dell’articolo 28 capoverso 1

1Il Consiglio federale conclude periodicamente un accordo con la SSR sull’estensione della

collaborazione con emittenti televisive internazionali e sui relativi costi.

Poiché la Confederazione non finanzia più il portale informativo Swissinfo, quest’ultimo non fa più parte dell’accordo di prestazioni ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 LRTV, che si riduce di conseguenza alla collaborazione della SSR con 3sat e TV5. Il Consiglio federale propone quindi di modificare l’articolo 28 capoverso 1 LRTV, sostituendo l'espressione «l’estensione dell’offerta editoriale destinata all’estero» con «l’estensione della collaborazione con emittenti televisive internazionali» e sopprimendo, per quanto riguarda la collaborazione con le emittenti televisive internazionali, il rinvio non più pertinente all’articolo 24 capoverso 1 lettera c.

Una volta modificata la legge, il Consiglio federale ridefinirà l’offerta editoriale della SSR destinata all’estero secondo l’articolo 14 della concessione rilasciata a SRG SSR idée suisse, del 28 novembre 2007 (FF 2007 7709), inserendo nel mandato di servizio pubblico della SSR, oltre alla collaborazione con 3sat e TV5, almeno un’offerta di base in inglese destinata agli Svizzeri all’estero. Sarà così possibile raggiungere le persone che, pur non padroneggiando (più) una delle lingue ufficiali della Confederazione, hanno legami con la Svizzera o sono interessate al nostro Paese. È ragionevolmente esigibile che la SSR continui a offrire tale servizio anche senza beneficiare di un finanziamento federale. Dovrà per questo ridurre considerevolmente le spese attuali e destinare meno fondi all’offerta destinata all’estero.

3.6 Legge federale del 7 ottobre 198378 sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb) Diritto vigente

Art. 49 Formazione e ricerca

1 La Confederazione può promuovere la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti nella presente legge.

2 Essa può commissionare o sostenere lavori di ricerca e valutazioni dell’impatto tecnologico.

3 Essa può promuovere lo sviluppo di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell’interesse pubblico, il carico ambientale. Di regola gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi. Devono essere rimborsati in funzione degli utili realizzati se i risultati