Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine
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3.8 Legge federale del 25 giugno 197681 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali
Diritto vigente
Art. 6 Fideiussioni
1Il debito principale oggetto della fideiussione non può superare i 500 000 franchi.
2La Cooperativa di fideiussione assume il 10 per cento della perdita, al massimo però 50 000 franchi; la perdita rimanente è a carico della Confederazione.
3Il Consiglio federale può adeguare al rincaro e all’evoluzione economica le aliquote massime di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 7 Contributi sui costi di interesse
1La Confederazione può assegnare contributi sui costi di interesse per i crediti fideiussori connessi con progetti atti a rafforzare la strutturazione regionale del mercato del lavoro.
2I contributi al servizio degli interessi possono venir assegnati anche per crediti non fideiussori di 500 000 franchi al massimo. Il Consiglio federale può adeguare detto massimo al rincaro nonché all’evoluzione economica.
3I contributi al servizio degli interessi ascendono, al massimo, ai due quinti dell’interesse commerciale usuale, per una durata sino a sei anni.
Art. 9 Esame preliminare
1Le domande di fideiussione o di contributo sui costi di interesse vanno presentate alla Cooperativa di fideiussione.
2La Cooperativa le esamina dall’aspetto organico e gestionale, poscia le sottopone alla Segreteria di Stato all’economia (SECO).
3…
4Se la domanda verte su un contributo al servizio degli interessi, la SECO verifica, inoltre, se le condizioni relative al mercato del lavoro e alla politica regionale siano soddisfatte.
Art. 10 Decisione
1La Cooperativa di fideiussione decide inappellabilmente circa le domande di fideiussione. Essa stipula con i richiedenti i contratti fideiussori.
2La SECO decide circa le domande di contributo sui costi di interesse.
3La Cooperativa paga, per conto della Confederazione, i contributi sui costi di interesse, il cui versamento sia stato deciso dalla SECO, e sorveglia che vengano utilizzati in modo conforme.
4…
Modifica proposta
Articolo 6
La presente legge si applica alle fideiussioni concesse prima dell’entrata in vigore della modifica del ...1.
Articolo 7
Abrogato
Articolo 9
Abrogato
Articolo 10 capoversi 1 e 2
Abrogati