Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine
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g. non sono gratuiti;
h. hanno una tiratura, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, tra le 1000 e le 40 000 copie per edizione;
i. ove trattasi di edizioni locali con propria testata, non sono né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, di proprietà dell’editore del giornale principale;
j. non pesano più di un chilogrammo, compresi gli inserti.
3La Posta concede riduzioni a giornali e periodici in abbonamento editi da organizzazioni senza scopo di lucro (stampa associativa) di cui assicura il recapito regolare e che:
a. sono pubblicati almeno trimestralmente;
b. non pesano più di un chilogrammo, compresi gli inserti;
c. non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi;
d. presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento in media;
e. hanno una tiratura, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, tra le 1000 e le 300 000 copie per edizione.
4L’approvazione dei prezzi del recapito regolare dei giornali e dei periodici di cui ai capoversi 2 e 3 compete al Dipartimento.
5La Confederazione versa ogni anno alla Posta un’indennità pari a 20 milioni di franchi per la concessione delle riduzioni secondo il capoverso 2.
6La Confederazione versa ogni anno alla Posta un’indennità pari a 10 milioni di franchi per la concessione delle riduzioni secondo il capoverso 3.4
4 (nota)
Il cpv. ha effetto sino all’entrata in vigore di nuove disposizioni sulla promozione della stampa, ma non oltre il 31 dic. 2011 (RU 2007 5645).
Modifica proposta dell’articolo 15 capoversi 2−6
2-6Abrogati
La soppressione della promozione indiretta della stampa, prevista per la fine del 2011, comporta la soppressione dei capoversi 2–6 dell’articolo 15 della legge sulle poste. Tali capoversi stabiliscono i criteri concernenti il diritto alla promozione, l’approvazione dei prezzi da parte del DATEC e le indennità versate dalla Confederazione. Resta invece invariato il capoverso 1, che obbliga la Posta a trasportare giornali e periodici in abbonamento secondo principi uniformi e a prezzi indipendenti dalla distanza. Ciò rientra infatti nell’obbligo della posta di garantire un servizio universale.
3.5 Legge federale del 24 marzo 200677 sulla radiotelevisione (LRTV)
Diritto vigente
Art. 28 Offerta editoriale destinata all’estero