Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine
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dei lavori di sviluppo sono stati usati a fini commerciali. Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni i risultati di tali misure promozionali e fa rapporto alle Camere.
Modifica proposta dell’articolo 49 capoverso 3
3Abrogato
Poiché il Consiglio federale propone di svincolare la promozione delle tecnologie ambientali dalla legge sulla protezione dell’ambiente, la relativa base legale può essere abrogata. Il finanziamento potrà aver luogo attraverso altri canali, in particolare per il tramite della Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI), fondandosi sull’articolo 16e della legge federale del 7 ottobre 198379 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.+
3.7 Legge federale del 6 ottobre 198980 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)
Diritto vigente
Art. 25 Collocamento in relazione con l’estero
1L’Ufficio federale della migrazione (UFM) tiene un servizio di consulenza che si procura informazioni sulle prescrizioni d’entrata, le possibilità di lavoro e le condizioni di vita negli altri Stati e le trasmette a persone che intendono esercitare all’estero un’attività lucrativa. Può sostenere la ricerca di posti all’estero con altri provvedimenti.
2L’UFM coordina e sostiene gli sforzi degli uffici del lavoro per il collocamento degli svizzeri rimpatriati.
Modifica proposta dell’articolo 25 capoverso 1
1Abrogato
2L’Ufficio federale della migrazione (UFM)nota a piè di paginacoordina e sostiene gli sforzi degli uffici del lavoro per il collocamento degli svizzeri rimpatriati.
Nota a piè di pagina: la designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’ordinanza del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
La soppressione della consulenza all’emigrazione implica lo stralcio del mandato previsto all’articolo 25 capoverso 1 LC.
Tale compito viene attualmente assolto dall’Ufficio federale della migrazione (UFM), che offre un servizio di consulenza gratuito consistente nel procurare informazioni sulle prescrizioni d’entrata, le possibilità di lavoro e le condizioni di vita negli altri Stati e nel trasmetterle a persone che intendono esercitare all’estero un’attività lucrativa.
In considerazione dell’abrogazione dell’articolo 25 capoverso 1 l’abbreviazione UFM, che figurava nell’ex capoverso 1, deve ora essere introdotta nell’ex capoverso 2.