Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine
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che a scomparire47, con il contingentamento la Confederazione si prefiggeva di contenere la produzione indigena.
Secondo la concezione attuale, il monopolio di fabbricazione di bevande distillate è costituito da un punto di vista commerciale e tecnico da due monopoli: il monopolio di fabbricazione di bevande spiritose e quello di fabbricazione dell’etanolo. Entrambi i monopoli sono trattati allo stesso modo a livello giuridico. La Confederazione non esercita direttamente questi monopoli, ma trasferisce a terzi i diritti connessi mediante concessioni. In linea di principio, attualmente le concessioni non sono legate né a un obbligo di produzione né a una limitazione quantitativa e si differenziano solo concettualmente dalle autorizzazioni. Le concessioni per la produzione professionale di bevande spiritose o dell’etanolo sono assoggettate a una condizione particolare: tale concessione viene accordata unicamente se il richiedente può dimostrare che fino a quel momento ha prodotto 200 litri di alcol puro all’anno o l’ha fatto produrre in base a un mandato48. Questo obbligo particolare è volto a impedire la costituzione di piccole distillerie professionali. La relativa base legale è costituita dall’articolo 5 LAlc, secondo il quale le concessioni professionali vengono accordate soltanto «nella misura corrispondente ai bisogni economici del Paese». La produzione indigena mantiene ancora una quota pari al 13 per cento del mercato di bevande spiritose, mentre dall’autunno 2008 mancano completamente produttori svizzeri di etanolo. Una limitazione della produzione professionale in base ai bisogni economici del Paese è superata alla luce del volume di importazioni molto elevato o nel caso dell’etanolo persino totale. Inoltre la clausola del bisogno, attualmente prevista dalla legge per la produzione di bevande spiritose, diminuisce il potenziale innovativo derivante da una concorrenza funzionante.
I monopoli di fabbricazione di bevande spiritose e di etanolo hanno perso la loro importanza originaria. È opportuno quindi rinunciare a questi monopoli.
In Europa soltanto due Stati hanno ancora un monopolio di fabbricazione: la Norvegia per la produzione di bevande spiritose, la Germania per quella dell’etanolo49.
47 Queste piccole aziende hanno operato da noi come in altri Paesi con esiti molto negativi. In molti casi, a seguito della prossimità dei locali all’abitazione, alla loro facile accessibilità, all’attività diretta dei membri della famiglia sono diventate un focolaio di contagio, in cui il piacere per le bevande distillate è stato trasmesso da un membro della casa all’altro, l’abitudine al bere si è radicata e abbastanza spesso ha infettato l’ambiente laddove si dovevano ottenere contemporaneamente licenze per la vendita al dettaglio. Un altro inconveniente è legato al tipo di smercio. Non essendo vendibili nella maggioranza dei casi, i distillati dovevano essere commercializzati in locande vicine e laddove potevano essere sempre venduti direttamente. Si cercavano i clienti e si convincevano ad ordinare. Vedi messaggio dell’8 ottobre 1886 sulla legge federale sulla fabbricazione e imposizione delle bevande spiritose (BBl 1886 III 443 segg.).
48 Cfr. "Promemoria concernente la concessione di distillerie", 2009.
200 litri di alcol puro corrispondono a 500 litri di bevande spiritose a un tenore alcolico pari al 40 % del volume.
49 Cfr. il parere sui monopoli dell’alcol nell’UE nel 2009. Sono presi in considerazione gli Stati che fanno parte dei Paesi dell’UE dei 15 nonché la Polonia, la Repubblica ceca e l’Ungheria.