Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine
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Art. 3 Definizioni
Lettera a e b: al posto dell’attuale concetto di «bevande distillate», ripreso dalla legge del 1932, ora viene utilizzato quello di etanolo (alcol etilico). Si tratta soltanto di un adeguamento alla terminologia in uso. Sia nel concetto attuale sia in quello nuovo si intende, tuttavia, la stessa sostanza la cui formula chimica è C2H5OH. Nell’uso linguistico comune viene invece utilizzato il concetto di «alcol», mentre il termine «etanolo» viene utilizzato perlopiù in relazione a scopi industriali.
I prodotti alcolici ottenuti esclusivamente tramite fermentazione come ad esempio il vino, la birra e il sidro contengono ugualmente etanolo. Tuttavia questi ultimi non sono di principio sottoposti alla legge sull’imposizione delle bevande spiritose. Per evitare ogni dubbio in proposito, la definizione di questi prodotti non è contemplata nelle relative disposizioni. Al contrario sono sottoposti alla legge i prodotti alcolici ottenuti mediante fermentazione con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume ai sensi dell’articolo 3 lettera c.
Dato che non si può escludere che l’etanolo venga sostituito da altri tipi di alcol, si devono poter assoggettare alla legge i tipi di alcol che consentono di rimpiazzare l’etanolo destinato al consumo umano. Questa possibilità esiste già nel diritto vigente.
Lettera c: nel concetto di «bevande spiritose» rientrano principalmente le bevande alcoliche che contengono etanolo ottenuto mediante distillazione o altri procedimenti tecnici (ad es. raffreddamento, osmosi inversa o superfiltrazione). Tuttavia, in questo concetto rientrano anche bevande ottenute mediante fermentazione come ad esempio vino, sidro, birra, vino di frutta o di bacche, purché vi siano state aggiunte bevande spiritose o etanolo destinato al consumo umano (ad es. vini liquorosi o birre aromatizzate con bevande spiritose).
Per impedire che le disposizioni della legge sull’imposizione delle bevande spiritose vengano eluse, l’etanolo puro o diluito deve essere assoggettato alle disposizioni di questa legge come le bevande spiritose. L’etanolo è ottenuto dalla distillazione di prodotti di origine agricola (il cosiddetto alcol potabile) ed è quindi paragonabile ad una bevanda spiritosa ad elevato tenore alcolico. L’etanolo diluito, che ha un tenore alcolico di consumo inferiore, corrisponde a una wodka. Inoltre, l’etanolo costituisce la base alcolica di numerosi liquori e altre bevande alcoliche. Il concetto di «bevande spiritose» comprende oltre a questo tipo di bevande anche l’etanolo puro o diluito, destinato al consumo umano.
Inoltre, sono equiparati alle bevande spiritose i prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione e che hanno un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume. Già nella legge federale del 29 giugno 190076 sulle bevande distillate i vini con un tenore alcolico superiore al 12 per cento del volume erano assoggettati alla legge sull’alcool per motivi di politica sanitaria. Vini ad alto tenore alcolico, esenti da imposta non dovrebbero essere usati come prodotti sostitutivi delle bevande spiritose. Questa disposizione è stata ripresa nella legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate. In base agli accordi di scambio (GATT), in
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