Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo

pratica questo limite è stato innalzato a 15 per cento del volume. Questo limite è stato stabilito per legge con la revisione parziale della legge sull’alcool del 4 ottobre 1996. Lo sviluppo della viticoltura e dell’enologia ha comportato da alcuni anni a questa parte la produzione di vini con un tenore alcolico naturale superiore al 15 per cento del volume. Ciò è riconducibile segnatamente all’elevato contenuto di zucchero di diversi tipi di vitigni e ora all’uso di lieviti da coltura. Questi ultimi permettono che lo zucchero contenuto nel mosto d’uva possa essere trasformato completamente in alcol.

Nell’ambito della revisione parziale della legge federale concernente gli ostacoli tecnici al commercio, la legge sull’alcol viene adeguata nel senso che i vini naturali da uve fresche sono assoggettati a imposta solo a partire da un tenore alcolico pari al 18 per cento del volume. Per motivi di praticabilità, in futuro tutti i prodotti alcolici, ottenuti esclusivamente mediante fermentazione, il cui tenore alcolico non supera il 18 per cento del volume (come ad es. i vini di frutta, bacche e altre materie prime), non saranno più assoggettati alla legge sull’alcol. Si deve dedurre, quindi, che da un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume è stato aggiunto alcol distillato al prodotto. Una tale aggiunta non è più dimostrabile, specialmente se il distillato aggiunto deriva dalle stesse materie prime del prodotto fermentato. A partire da questa gradazione è pertanto giustificato assoggettare i prodotti alla legge sull’imposizione delle bevande spiritose.

Lettera d: secondo il diritto attuale, sono assoggettati all’imposta i produttori professionali, gli agricoltori con o senza distilleria propria nonché i piccoli produttori (i cosiddetti committenti). In futuro lo saranno solo i produttori che producono bevande spiritose o etanolo in proprio o per conto di terzi (i cosiddetti distillatori per conto di terzi). È necessario pertanto definire questa nuova categoria di assoggettati all’imposta.

Lettera e: la definizione del commercio all’ingrosso corrisponde essenzialmente all’attuale diritto. Da un lato è stata adeguata alla terminologia moderna, dall’altro per motivi sistematici è stata spostata dall'attuale quinta sezione (Commercio di bevande distillate destinate al consumo) nelle definizioni. La differenziazione tra commercio all’ingrosso e al minuto è stata introdotta nell’ambito della revisione parziale della legge sull’alcool nel 1978. In futuro il commercio al minuto sarà indicato come «commercio al dettaglio» che ora viene definito nella legge sull’alcol.

Lettera f: come fatto finora, questa legge trova applicazione sul territorio nazionale svizzero nonché sulle enclavi doganali estere secondo i trattati internazionali o il diritto consuetudinario internazionale pubblico.Vi rientrano il Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione. Sono escluse le enclavi doganali svizzere quali Samnaun e Sampuoir.

9.2.2 Capitolo 2: Controllo della produzione, dell'importazione e del commercio delle bevande spiritose e dell'etanolo

Art. 4 Registrazione

Capoverso 1: con l’abolizione del monopolio federale, in futuro si potrà rinunciare alle concessioni per la produzione di bevande spiritose e di etanolo nonché alle