Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine
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autorizzazioni per il commercio all’ingrosso. In futuro il sistema di concessioni e di autorizzazioni dovrà essere sostituito dalla registrazione in un registro dell’alcol.
Capoverso 2 lettera a: chi vorrà produrre bevande spiritose o etanolo in futuro, dovrà iscriversi nel registro dell’alcol presso l’autorità competente. Con l’introduzione di una soluzione di e-government, si potrà richiedere elettronicamente la registrazione nel registro dell’alcol.
Secondo gli articoli 3–5 della legge sull’alcool vigente, il conferimento di concessioni deve essere effettuato in maniera restrittiva. In linea di principio esse devono consentire l’utilizzo tempestivo degli scarti di determinate materie prime nazionali ed estere, purché queste non possano essere utilizzate in altro modo.
Per eliminare qualsiasi discriminazione tra produttori svizzeri ed esteri e per promuovere la competitività è previsto che in futuro i produttori possano utilizzare tutte le materie prime nazionali ed estere per la distilleria. In questo modo, ad esempio gli agricoltori potranno trasformare in futuro anche le patate in bevande spiritose.
Capoverso 2 lettera b: oltre alla produzione anche l’importazione di bevande spiritose e di etanolo è assoggettata all’imposta. In linea di principio è dunque opportuno trattarle allo stesso modo. Mentre nella produzione sussiste l’obbligo di registrazione già dal primo litro, nell’importazione è previsto soltanto a partire da una quantità superiore ai 10 litri di alcol puro. Ciò si basa sul fatto che le bevande spiritose importate vengono controllate dalle autorità doganali al passaggio della frontiera e quindi l’imposta è garantita. Inoltre, ogni persona di età superiore ai 17 anni ha il diritto di importare quotidianamente in esenzione d'imposta 2 litri di bevande alcoliche con un tenore alcolico fino al 15 per cento del volume e 1 litro con tenore alcolico superiore al 15 per cento del volume per uso personale nell’ambito del traffico turistico. A partire da una quantità importata di 10 litri di alcol puro alla volta si presuppone che queste bevande spiritose siano commercializzate. Per questa ragione sarebbe sproporzionato prevedere gli stessi requisiti rigorosi come per la produzione.
Capoverso 2 lettera c: tutto l’etanolo che da un lato viene utilizzato per il commercio e dall’altro non è destinato al consumo umano, viene considerato come etanolo a scopi industriali. Vi rientra, ad esempio, l’etanolo per uso farmaceutico, cosmetico e chimico nonché quello utilizzato nel settore sanitario (prodotti per la disinfezione), nella produzione di colori e lacche e nell’industria alimentare (per prodotti che nello stato finale non contengono alcol).
Capoverso 2 lettera d: secondo la legislazione vigente il commercio all’ingrosso di bevande spiritose deve essere autorizzato. In futuro, analogamente alla produzione e all’importazione, questo obbligo di autorizzazione dovrà essere sostituito da un obbligo di notifica e di iscrizione nel registro dell’alcol. Questo obbligo di notifica sussiste per un quantità commercializzata all’anno superiore ai 10 litri di alcol puro.
Capoverso 3 lettera a e b: sia per il conferimento di un impegno d’impiego sia per la gestione di un deposito fiscale si deve presentare la relativa richiesta all’autorità competente.
L’impegno d’impiego è un impegno di validità generale di utilizzare le bevande spiritose o l’etanolo esenti da imposta per un determinato scopo, ad eccezione del