Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo

Tenendo conto delle esigenze operative, il Consiglio federale disciplinerà i dettagli. Potrà tenere in considerazione segnatamente la rilevanza economica dell’impresa, l’esistenza di un sistema di gestione della qualità o il potenziale di rischio.

Art. 7 Marche di riconoscimento

Secondo il diritto vigente, le marche di controllo sono disciplinate a livello di ordinanza. In base a tale principio, le bottiglie o gli altri contenitori che contengono bevande spiritose o altri prodotti di consumo a base alcolica devono essere provvisti di un’etichetta sulla quale è indicato il nome dell’azienda produttrice svizzera o dell’importatore. Questo tipo di contrassegno offre la migliore opportunità di identificare gli assoggettati all’imposta in Svizzera. L’introduzione di marche fiscali (fascette), come ad esempio in Italia o in Spagna, comporterebbe una spesa assolutamente sproporzionata e inaccettabile sia per l’economia sia per l’amministrazione. Ciò costituirebbe un enorme passo indietro specialmente sotto il profilo economico.

La legislazione sull’alcol conteneva già delle disposizioni a garanzia dell’imposta. Pertanto, è fuori discussione che devono essere messi a disposizione dell’autorità competente i mezzi di controllo necessari per impedire sottrazioni d’imposta e per garantire l’equità fiscale. A tale scopo anche l’Unione europea autorizza i suoi Stati membri a prescrivere che la merce soggetta all'imposta di consumo sia munita delle relative marche fiscali o di riconoscimento nazionali (cfr. direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE)77. Nell’ambito della revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) che le Camere federali hanno approvato il 12 giugno 2009 è stato esplicitamente stabilito che per i prodotti importati, assoggettati a un’imposta speciale sul consumo, viene indicata una persona responsabile con sede o domicilio in Svizzera. Per evitare eventuali ostacoli al commercio, si è previsto - come fatto finora - che non debba essere predisposta un’etichettatura regolamentare al momento dell’importazione, ma che si possa effettuare un’etichettatura a posteriori in Svizzera. Analogamente alla terminologia europea il termine finora usato "marche di controllo" è sostituito con quello di "marche di riconoscimento".

Questa norma consente, inoltre, l’importazione di bevande spiritose tramite tutti gli operatori economici, ostacolando in questo modo la costituzione di un monopolio di fatto delle importazioni da parte degli importatori generali.

Art. 8 Impegno d’impiego

Capoverso 1: l’impegno d’impiego consente al titolare di acquistare bevande spiritose esenti da imposta o etanolo non denaturato ed esente da imposta nonché di produrre determinati prodotti con queste merci. Esse possono essere acquistate sul territorio nazionale o all’estero. L’impegno d’impiego viene rilasciato su richiesta a persone che si impegnano di fronte all’autorità competente ad utilizzare queste merci esclusivamente per produrre determinati prodotti. Nell’autorizzazione l’autorità

77 GUCE L 9 del 14 gennaio 2009, pag. 12.