Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

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stabilisce a quali scopi possono essere utilizzate le bevande spiritose e l’etanolo non denaturato ed esente da imposta.

Capoverso 2: un impegno d’impiego può essere acquisito per motivi amministrativi soltanto per scopi professionali. Un quantitativo di riferimento annuale di 20 litri può sembrare basso per tali scopi. In pratica, invece, non capita raramente che ad esempio un laboratorio necessiti soltanto di piccole quantità di etanolo per fare delle analisi. La quantità minima proposta è pertanto giustificata.

Capoverso 3: per impedire che bevande spiritose esenti da imposta o etanolo non denaturato ed esente da imposta venga destinato al consumo umano senza pagare l’imposta, il suo passaggio dall’importazione o dalla produzione fino all’uso è sorvegliato dall’autorità competente nel senso di un controllo orientato al rischio. Questo passaggio deve essere documentato dalle aziende in maniera ineccepibile.. Se non è possibile fornire questa prova, le persone o le aziende indicate nell’impegno d’impiego sono assoggettate all’imposta secondo l’articolo 11 lettera d ed e.

9.2.3 Capitolo 3: Imposizione

Sezione 1: Oggetto dell'imposta e nascita del credito fiscale

Art. 9 Oggetto dell'imposta

L’articolo 9 menziona gli oggetti dell'imposta. Sono assoggettati all’imposta da un lato, la produzione in Svizzera e dall’altro, l’importazione di bevande spiritose e di etanolo. Secondo l’articolo 3 lettera c il concetto di «bevande spiritose» comprende anche prodotti che sono stati ottenuti mediante fermentazione e a cui sono stati aggiunti bevande spiritose o etanolo destinato al consumo umano (ad es. vini liquorosi o birre aromatizzate con bevande spiritose) nonché le bevande alcoliche con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, ottenute esclusivamente mediante fermentazione. In pochissimi casi è possibile individuare analiticamente la percentuale di alcol aggiunto o fermentato in questi prodotti. Pertanto, per ragioni di garanzia dell’imposta essi sono tassati sul contenuto complessivo di alcol.

Sono invece esclusi dall’imposizione i prodotti alcolici, ottenuti esclusivamente mediante fermentazione ai quali sono stati aggiunti aromi contenenti etanolo. In questo caso, il contenuto complessivo di alcol ottenuto con l’aromatizzazione secondo la prassi costante non può essere superiore allo 0,5 per cento del volume.

Già secondo il diritto vigente i prodotti con un contenuto alcolico inferiore all’1,2 per cento del volume non sono gravati fiscalmente. Questo principio corrisponde al diritto europeo. Tali prodotti non sono quindi tassati all’importazione. Per i prodotti fabbricati in Svizzera il produttore può presentare una richiesta di rimborso dell’imposta (cfr. in merito il commento all’art. 20). Rientrano in questa eccezione prevalentemente i prodotti che contengono bevande spiritose, segnatamente la cioccolata, la pasticceria come le torte al kirsch e Foresta Nera, i Basler Läckerli, il pane alle pere, il gelato, le fondue pronte ecc.

Per agevolare in pratica la determinazione del contenuto del volume di alcol in tali derrate alimentari solide, il Dipartimento federale delle finanze stabilirà a livello di ordinanza un fattore di conversione per litro di alcol puro ogni 100 kg netti di merce, che corrisponde al valore sperimentale degli anni scorsi (cfr. art. 14).