Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo

Il transito di prodotti assoggettati all’imposta non è imponibile, purché siano rispettate le disposizioni doganali per il transito delle merci.

Art. 10 Nascita del credito fiscale

Il credito fiscale per le bevande spiritose e per l’etanolo prodotti in Svizzera nasce al momento della produzione, per i prodotti esteri all’importazione, cioè al momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Questo vale anche per i prodotti che vengono prodotti in un deposito fiscale oppure vengono importati da lì. In questo modo si garantisce l’equità fiscale dei prodotti fabbricati in Svizzera e di quelli importati. Il privilegio accordato attualmente agli agricoltori, per cui le bevande spiritose prodotte devono essere tassate soltanto al momento della loro cessione, non sarà mantenuto ai fini di un’ottimizzazione del sistema.

Sezione 2: Obbligo fiscale

Art. 11 Persone assoggettate all’imposta

Per quanto riguarda la regolamentazione secondo il diritto vigente, rimandiamo al

n. 7.1.1.1.

Come per le altre imposte di consumo, l’imposta che grava sulle bevande spiritose sarà riscossa di conseguenza presso i produttori e gli importatori. Con questa modifica si avranno delle semplificazioni notevoli sia per le aziende sia per l’amministrazione. Il numero degli assoggettati all’imposta si ridurrà dalle circa 48 000 unità attuali a circa 3000 unità, cosa che comporterà un notevole sgravio amministrativo. In futuro sarà assoggettato all’imposta il distillatore per conto di terzi che oltre al compenso per la distillazione avrà ad esigere dal committente i tributi fiscali dovuti. L’autorità competente coadiuverà i distillatori per conto di terzi in questo cambio di sistema.

Art. 12 e 13 Successione fiscale e responsabilità solidale

Per la successione fiscale e la responsabilità solidale per l’imposta vengono riprese le disposizioni del diritto fiscale vigente.

Per successione fiscale si intende il subentro di un successore in tutti gli obblighi e i diritti di una persona assoggettata. Gli obblighi comprendono sia il pagamento dei tributi dovuti sia altri adempimenti risultanti dalla legge (ad es. l’obbligo di tenere la contabilità, di registrazione e di notifica). Tuttavia, il successore fiscale può salvaguardare anche tutti i diritti che originariamente sarebbero spettati alla persona assoggettata all’imposta. Sono reputate successori fiscali le persone indicate nell’articolo 12 capoverso 2.

Contrariamente alla successione fiscale, nella responsabilità solidale stabilita nell’articolo 13 si tratta soltanto di impegni finanziari.