Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine
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Questa riduzione dovrà essere mantenuta anche nella nuova legge. I vini dolci e le specialità di vino sono ora raggruppati, invece, sotto la denominazione di «vini liquorosi». Il vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante o altre sostanze, a cui sono stati aggiunti dell’etanolo o delle bevande spiritose sono d’ora in avanti compresi sotto la denominazione di «vini aromatizzati». Entrambi i concetti corrispondono all’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche. 79
Nell’ambito della revisione parziale della legge sull’alcool, nel 2003 l’aliquota ordinaria per i cosiddetti alcopop è stata aumentata del 300 per cento per ragioni di politica sanitaria. Ora l’aliquota dell’imposta non è più stabilita in funzione dell’aliquota dell’imposta ordinaria, ma è fissata in un importo in franchi. Con l’abolizione di questo legame si impedisce che l’aliquota speciale vigente per gli alcopop venga aumentata in misura superiore nel corso di un adeguamento al rincaro di quella ordinaria.
Alcune aliquote speciali dell’imposta risentono del deprezzamento dovuto al rincaro. Per questo motivo è opportuno prevedere delle misure per ottenere il valore reale dell’imposta. Pertanto, il Consiglio federale deve avere l’opportunità di adeguare le aliquote dell’imposta al rincaro in un determinato contesto nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose80. La delega della competenza per adeguare le imposte esiste già in diversi atti normativi in materia fiscale come ad esempio nell’imposta sulla birra e sul tabacco nonché nell’imposta federale diretta. I principi da considerare nella definizione dell’aliquota dell’imposta (aliquote dell’imposta dei Paesi limitrofi e riflessioni di politica sanitaria) devono essere applicati anche nell’adeguamento al rincaro.
Sezione 4: Agevolazioni fiscali
Art. 17 Esenzione dall’imposta
In base alla legge vigente, l’etanolo è soggetto a imposizioni fiscali diverse a seconda dell’utilizzo. Mentre l’etanolo destinato al consumo è assoggettato a un’imposta di 29 franchi al litro di alcol puro, quello a scopi industriali è esente da imposta a determinate condizioni.
79 RS 817.022.110
80 In occasione della consultazione concernente la legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (RS 641.61), il Parlamento ha respinto la competenza del Consiglio federale di adeguare al rincaro l’aliquota dell’imposta. Ha motivato l’atteggiamento di rifiuto segnatamente con lo scopo fiscale dell’imposta e quindi per ragioni di ordine politico (vedi in merito il sito http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=19950025). Contrariamente all’imposta sugli oli minerali, quella sulle bevande spiritose non è motivata principalmente da ragioni fiscali, bensì da ragioni di politica sanitaria. Lo stesso vale per l’imposta sulla birra. L’art. 12 della legge del 6 ottobre 2006 sull’imposizione della birra (RS 641.411) attribuisce al Consiglio federale la competenza di adeguare l’aliquota dell’imposta al rincaro.