Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine
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Sezione 3: Calcolo dell’imposta
Art. 14 Base imponibile
L’imposta si calcola in base alla quantità di alcol puro contenuto nel prodotto, misurato alla temperatura di 20° Celsius. Questa base di misurazione corrisponde alla legislazione vigente e allo standard internazionale e viene utilizzata ad esempio anche in tutti gli Stati membri dell’UE. In caso di rilevamento in base al peso si effettua una conversione in litri di alcol puro secondo la regolamentazione dell’OIML78. La RFA dispone di tabelle corrispondenti che sono state predisposte in collaborazione con l’Ufficio federale di metrologia (METAS). Come indicato all’articolo 9, il Dipartimento federale delle finanze stabilirà a livello di ordinanza un fattore di conversione in litri di alcol puro per 100 kg netti di merce.
Art. 15 e 16 Aliquota d’imposta e adeguamento al rincaro
Secondo la legge sull’alcool vigente, il Consiglio federale fissa l'aliquota dell'imposta dopo aver sentito gli interessati. In questo contesto deve considerare particolarmente le aliquote fiscali dei Paesi limitofi. Con la revisione totale dell’ordinanza sull’alcool nel 1999 è stata introdotta un’aliquota uniforme per le bevande spiritose nazionali ed estere. L’aliquota fiscale ordinaria è stata fissata allora a 29 franchi al litro di alcol puro.
Lo scopo principale dell’ordinanza sull’alcool è la tutela della salute pubblica. Con l’introduzione dell’aliquota uniforme si è verificato uno spostamento del consumo dalle bevande spiritose nazionali a quelle estere. Il consumo di bevande spiritose, è tuttavia aumentato di poco. Per questo motivo il Consiglio federale ritiene che l’aliquota fiscale non debba essere aumentata anche in considerazione delle aliquote fiscali dei Paesi limitrofi. (vedi n. 2.4, fig. 5). In considerazione del fatto che l’aliquota IVA in Svizzera è bassa rispetto all’estero, il Consiglio federale è contrario ad una riduzione dell’imposta e propone di lasciare l’aliquota d’imposta ordinaria a 29 franchi.
Nell’avamprogetto l’aliquota dell’imposta è ora ancorata alla legge. Nella definizione e nell’adeguamento dell’aliquota dell’imposta si tiene conto in primo luogo degli aspetti di politica sanitaria. Occorre quindi prestare attenzione anche alle aliquote d’imposta dei Paesi limitrofi. In tal modo si deve impedire che quantità sempre maggiori di bevande spiritose giungano in Svizzera in esenzione d’imposta nel traffico turistico o come merce di contrabbando oppure siano distillate illegalmente in Svizzera. In base al diritto vigente, l’aliquota dell’imposta è ridotta del 50 per cento tenuto conto degli impegni contrattuali per determinati prodotti (come ad es. specialità di vino, vini dolci, mistelle o vermut).
78 OIML è l’abbreviazione di Organizzazione internazionale di metrologia legale. È un’organizzazione internazionale fondata a Parigi il 12 ottobre 1955 che si occupa della regolamentazione delle questioni inerenti alle tecniche di misurazione nella taratura legale e che pubblica delle raccomandazioni concernenti, fra l’altro, le tecniche di pesatura.