Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine
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Nell’ambito tecnico e scientifico l’alcol denaturato non può viepiù essere utilizzato. Oltre il 90 per cento dell’etanolo fornito da Alcosuisse già oggi non è più denaturato o lo è solo parzialmente.
In futuro si dovrà rinunciare all’attuale differenziazione tra etanolo completamente o parzialmente denaturato.
Si dovrà piuttosto distinguere tra etanolo non denaturato e denaturato. Chi intende utilizzare l’etanolo non denaturato esente da imposta, necessita tuttavia di un impegno d’impiego dell’autorità competente. In avvenire ciò sarà possibile anche per le bevande spiritose utilizzate per la fabbricazione di prodotti esenti da imposta secondo la presente legge. Quest'ultima stabilisce a quali scopi le bevande spiritose e l’etanolo possono essere utilizzati in esenzione d'imposta. Gli abusi sono puniti con sanzioni severe e in casi gravi o ripetuti anche con il ritiro dell’impegno d’impiego.
Capoverso 1 lettera a:
Come nel diritto vigente, è previsto che l’etanolo denaturato sia esente da imposta. La denaturazione garantisce che non venga fatto un uso improprio dell’etanolo non destinato a scopi di consumo umano.
Capoverso 1 lettera b: il presupposto per l’esenzione dall’imposta delle bevande spiritose o dell’etanolo non denaturato è che essi vengano utilizzati conformemente all'impegno d’impiego. Gli impegni d’impiego si sono già dimostrati efficaci nell’imposta sugli oli minerali e nelle agevolazioni doganali in funzione dello scopo d’uso. Lo strumento dovrà perciò essere ripreso in futuro anche nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose. Rimpiazzerà le autorizzazioni attuali per l’utilizzo di etanolo non completamente denaturato e non gravato da oneri fiscali.
Per utilizzare bevande spiritose o etanolo non denaturato esenti da imposta l’azienda deve essere in possesso di un impegno d’impiego. L’utilizzo non professionale di bevande spiritose o etanolo non denaturato è assoggettato all’imposta.
Il titolare dell’impegno d’impiego deve dimostrare che le bevande spiritose e l’etanolo in questione sono stati utilizzati conformemente all’impegno d’impiego. Le bevande spiritose e l’etanolo sono assoggettati all’imposta se non si riesce a dimostrarne un uso conforme all’impegno d’impiego.
Capoverso 1 lettera c: secondo il diritto vigente, gli agricoltori possono tenere in franchigia d'imposta le bevande distillate necessarie alla loro economia domestica e azienda agricola provenienti dal loro raccolto o le cui materie prime sono state raccolte personalmente allo stato selvatico nel Paese. La quantità esente da imposta si definisce in base alla situazione aziendale, ma può anche essere limitata sulla base dell'ordinanza sull’alcool vigente. Le bevande distillate che vengono cedute a terzi devono essere notificate ai fini dell’imposizione. Lo stoccaggio delle bevande spiritose finora è avvenuto in esenzione d'imposta, ma è soggetto al controllo della Regìa federale degli alcool.
In futuro saranno esentati dall'imposta 10 litri di alcol puro all’anno per persona di età superiore ai 18 anni, prodotti in Svizzera, indipendentemente dal loro scopo d’utilizzo. Questo vale sia per gli agricoltori sia per i privati che fanno produrre le bevande spiritose. La produzione di bevande spiritose eccedente questo limite dovrà essere pertanto assoggettata all'imposta e non verrà più controllata dall’autorità competente. Ciò comporta una semplificazione amministrativa sia per quest’ultima sia per gli interessati.