Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine
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Capoverso 2: nelle importazioni la notifica per l’imposizione avviene con la dichiarazione doganale. Gli importatori devono notificare i prodotti che sono assoggettati all’imposta sulle bevande spiritose mediante autodichiarazione nella dichiarazione doganale.
Nulla cambia per l’imposizione attualmente effettuata al confine dagli organi doganali. Anche in futuro ci si deve aspettare che circa l’80 per cento delle quantità di bevande spiritose importate siano trasferite in esenzione d’imposta in un deposito fiscale. Non si può ancora valutare come si svilupperà il mercato dell’etanolo dopo l’abolizione del monopolio.
Capoverso 4 e 5: in linea di massima, finora la notifica per l’imposizione è stata effettuata per scritto. Ora, nell’ambito di una soluzione di e-government e in analogia alla legge sulle dogane, l’autorità competente può consentire o richiedere anche la notifica elettronica, vale a dire mediante l’utilizzo dell’elaborazione elettronica dei dati. Ciò deve dipendere, invece, da un controllo preventivo del sistema di elaborazione elettronica dei dati dell’azienda. In questo contesto, occorre prestare particolare attenzione al fatto che la notifica elettronica consenta anche i controlli secondo l’articolo 6 della presente legge.
Capoverso 6: conformemente al capoverso 2 per le imposte che sono riscosse all’importazione trova applicazione la legislazione doganale. Per le bevande spiritose e l’etanolo che sono introdotti in un deposito fiscale la tassazione non avviene alla frontiera. La merce tuttavia deve essere annunciata. Il Consiglio federale disciplina la procedura d’annuncio. Per la tassazione di bevande spiritose, prodotte sul territorio svizzero come pure di merce assoggettata all’imposta che si trova nei depositi fiscali, il Consiglio federale è autorizzato a regolare la procedura di tassazione. Nel caso dei depositi fiscali si deve in particolare regolare la facoltà di richiedere il differimento del pagamento dell'imposta, l’introduzione in un deposito fiscale rispettivamente la circolazione tra depositi fiscali di merci e dei relativi documenti, l’accredito dell’imposta al momento dell’introduzione di merce assoggettata all’imposta in un deposito fiscale come pure la procedura di tassazione all’uscita di merce dal deposito fiscale.
Art. 22 e 23: Esigibilità dell’imposta e termine di pagamento
L’imposta è esigibile al momento della tassazione. Il termine di pagamento di 30 giorni vale per le imposte, ma anche per tutti gli altri crediti pecuniari delle autorità competenti.
Art. 24: Interessi
Nella legge sull’alcool vigente manca una disposizione che disciplini l’obbligo al pagamento degli interessi. Esso è attualmente ancorato a livello di ordinanza. Ora l’obbligo al pagamento degli interessi deve essere disciplinato a livello di legge sia per l’amministrazione sia per gli assoggettati all’imposta.
Il capoverso 4 offre al Dipartimento federale delle finanze l’opportunità di derogare al principio dell’obbligo alla corresponsione degli interessi in casi speciali.
Come in altre leggi fiscali, è previsto che il Dipartimento federale delle finanze fissi i tassi d’interesse.