Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

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Art. 25: Prescrizione del diritto di tassazione

La legge vigente non contiene alcuna disposizione specifica in merito alla prescrizione delle imposte (tassazione e riscossione). I termini vengono fissati analogamente a questioni simili in altre leggi fiscali e ai principi generali del diritto civile quale diritto pubblico sussidiario.

Come in altre leggi fiscali, per ragioni di certezza del diritto i termini relativi e assoluti di prescrizione, l’inizio della prescrizione e i motivi d’interruzione e di sospensione sono indicati esplicitamente nella nuova legge. Il termine di prescrizione inizia dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale e dura 5 anni. In questo periodo deve essere effettuata la tassazione. Il termine può essere interrotto o sospeso. Viene interrotto se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all’imposta o se è stabilito presso la persona assoggettata all’imposta da un atto ufficiale. La prescrizione è sospesa finché la persona assoggettata all’imposta non può essere escussa in Svizzera.

Ora nella legge viene ripresa anche la prescrizione assoluta di 15 anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale.

Come la legge vigente, anche quella nuova non contiene alcuna disposizione specifica sulla prescrizione dell’imposta (prescrizione dell’imposizione) in relazione ad un reato. L’articolo 12 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 197481 sul diritto penale amministrativo (DPA) disciplina la questione e stabilisce che l'obbligo di pagamento non si prescrive fintanto che non siano prescritte l’azione penale e l’esecuzione della pena.

Art. 26 Prescrizione del diritto di riscossione

Il termine di prescrizione della riscossione decorre appena la tassazione cresce in giudicato. Conformemente alla legge sulle dogane e ad altre leggi fiscali, ha una durata di 5 anni. In questo periodo deve essere riscossa l’imposta. Il termine può essere interrotto o sospeso. L’inserimento della prescrizione assoluta di 10 anni alla scadenza dell’anno in cui le imposte sono cresciute in giudicato, è destinato a tutelare la certezza del diritto. I principi per l’interruzione e la sospensione della prescrizione della riscossione si basano di regola su quelli della prescrizione dell’imposizione. Inoltre, la prescrizione della riscossione è sospesa finché il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento.

Art. 27 Perdita fiscale

L’articolo 12 capoverso 1 DPA permette di riscuotere un contributo che non è stato percepito in seguito a un’infrazione alla legislazione amministrativa federale indipendentemente dalla punibilità di una data persona (cfr. Jean Gauthier, Les infractions fiscales soumises à la loi fédérale sur le droit pénal administratif, in RDAF, 1999 II pag. 56 segg. e 59). Obbligata al pagamento è la persona che era tenuta al pagamento del contributo eluso nonché chiunque ha fruito dell’indebito profitto dell’infrazione commessa (cfr. art. 12 cpv. 2 DPA). Questo assoggettamento non

81 RS 313.0