Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

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siti di purezza richiesti. Nelle forniture per l’industria farmaceutica devono essere rispettati requisiti molto severi. Grazie all’esperienza decennale e alla posizione monopolistica di Alcosuisse, il laboratorio d’analisi della RFA dispone di un knowhow unico in tutta la Svizzera nel settore delle analisi dell’etanolo. Con la soppressione del monopolio dell’importazione e la relativa privatizzazione di Alcosuisse, si pone la questione sulla necessità di queste prestazioni del laboratorio d’analisi della RFA.

L’organizzazione che subentrerà ad Alcosuisse – come gli attori che interverranno sul mercato dell’etanolo – avranno bisogno di tali attività di laboratorio finché avranno creato l’infrastruttura necessaria e avranno sviluppato il know-how indispensabile. Al fine di creare una misura d'accompagnamento alla liberalizzazione del mercato dell’etanolo, con la possibilità di fornire prestazioni professionali accessorie – prevista nell’articolo 28 capoversi 2 e 3 dell’avamprogetto di legge – si assicura che le analisi dell’etanolo possano essere effettuate almeno in una fase transitoria all’interno della Svizzera da un laboratorio riconosciuto universalmente e dotato del know-how necessario. Un tale modo di procedere garantisce un’apertura di successo al mercato in un solo passo e senza fase transitoria.

La formulazione scelta nei paragrafi 2 e 3 corrisponde allo standard della Confederazione per le prestazioni professionali complementari.

Sezione 7: Pegno fiscale e garanzia dell’imposta

Art. 29 Diritto di pegno fiscale

Nel diritto vigente la riscossione del credito fiscale è garantita soltanto dall’esecuzione e dall’ordine di prestare garanzia.

Come in altre leggi tributarie (ad es. quella sulla birra, sulle dogane e sugli oli minerali), si deve introdurre un pegno fiscale legale su tutti i prodotti assoggettati all’imposta che sono prodotti o depositati in Svizzera (cioè bevande spiritose, etanolo e prodotti ottenuti esclusivamente mediante fermentazione con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume).

La creazione di un pegno fiscale si giustifica nella misura in cui per l’80 per cento di questi prodotti, importati o prodotti in Svizzera, non si fanno valere immediatamente i tributi, poiché si trovano solitamente in depositi fiscali. Le bevande spiritose sono assoggettate alle imposte indirette più elevate, per cui è opportuno introdurre una garanzia dell’imposta che sia più efficace delle misure attualmente disponibili.

Per le aziende finanziariamente solide e per i privati l’introduzione del pegno fiscale offre il vantaggio di poter ridurre sensibilmente l’importo delle garanzie finanziarie o di altre garanzie per il deposito fiscale. L’autorità competente può realizzare la merce costituita a garanzia mediante questo pegno fiscale, ripreso dal diritto commerciale, per esigere il credito fiscale garantito. Il pegno fiscale si applica per legge alle bevande spiritose e all’etanolo – tassati o non tassati – giacenti nel deposito fiscale, presso il produttore e l’importatore. In quanto diritto reale, esso è legato alla cosa e l’imposta può essere fatta valere direttamente presso l’acquirente.