Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine
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9.2.5 Capitolo 5: Emolumenti
Art. 36
L'autorità competente può riscuotere emolumenti per le decisioni e i servizi prestati nell'esecuzione della presente legge. Non è invece prevista la riscossione di emolumenti nel quadro della sua attività ordinaria come ad esempio le decisioni di tassazione, le iscrizioni nel registro di controllo dell’alcol o l’attività di controllo ordinaria. Dovrebbe tuttavia essere possibile riscuotere emolumenti per prestazioni straordinarie in base al principio di causalità. Tra queste rientrano ad esempio l’effettuazione di analisi chimiche su richiesta di terzi o oneri straordinari quali revisioni della contabilità, emanazione di decisioni o prestazione di servizi.
Inoltre il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti per altre attività ufficiali che l’autorità competente svolge nel quadro dell'esecuzione della presente legge.
Esso disciplina nei particolari l’ammontare degli emolumenti.
Per la riscossione, la garanzia, la riscossione posticipata e l’esecuzione degli emolumenti si applicano per analogia le disposizioni sull'imposizione e l'assoggettamento contenute nella presente legge.
9.2.6 Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto
Art. 37 e 38 Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto
Il 90 per cento del prodotto netto dell’imposta sull’alcol è impiegato per il finanziamento del sussidio della Confederazione all’AVS e all’AI. Il rimanente 10 per cento è devoluto ai Cantoni per la lotta alle cause e agli effetti dei problemi legati alle dipendenze. La ripartizione fra i Cantoni avviene ora sulla base della popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media, analogamente a quanto è previsto in altre leggi federali. I Cantoni possono disporre liberamente della loro quota nell’ambito dello scopo stabilito dalla Costituzione federale. Né la descrizione contenuta nella Costituzione dello scopo di impiego, né la qualifica specifica in quanto quota cantonale permettono alla Confederazione di avere un influsso più ampio. I Cantoni rendono conto ogni anno all'autorità competente in merito all’utilizzazione della loro quota. In prospettiva dell’entrata in vigore della legge sulla prevenzione, si dovrà chiarire in quale misura si potrà rendere partecipe l’Istituto di prevenzione nei processi di resoconto.
Analogamente alla legge in vigore, il prodotto netto non si limita alle entrate dell’imposta sulle bevande spiritose. Anche in avvenire le multe, gli emolumenti e altre entrate dovranno essere inserite nel calcolo del prodotto netto, anche se non sono direttamente legate all’imposta sulle bevande spiritose. D’altra parte si possono detrarre tutte le spese in relazione all’esecuzione della presente legge nonché della legge sull’alcol.