Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine
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9.2.7 Capitolo 7: Assistenza amministrativa
Art. 39 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere
L'autorità competente e le altre autorità svizzere si devono prestare vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborare mutualmente. Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente i dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.
L’assistenza amministrativa comprende la trasmissione di informazioni a diverse autorità amministrative nazionali. Generalmente si tratta di ragguagli e informazioni, anche di quelli senza carattere penale, necessari al compimento della relativa mansione. Mediante l’assistenza amministrativa è garantita in modo particolare la corretta esecuzione della legge sulle bevande spiritose e delle legislazioni ad essa inerenti (diritto doganale, alimentare, fiscale, amministrativo e penale).
Nel caso in cui l’informazione o la consultazione degli atti sia stata fornita legalmente a un’autorità nazionale sulla base di una disposizione vigente, la stessa autorità può disporre dell’informazione ricevuta nel quadro del segreto professionale e dei principi costituzionali che reggono l'operato dell’Amministrazione. Lo stesso vale nel caso in cui l’autorità competente è destinataria essa stessa dell’informazione.
Art. 40 Assistenza amministrativa ad autorità estere
In questo settore i trattati internazionali conclusi dalla Svizzera sono di primaria importanza.
La condizione per la prestazione dell’assistenza amministrativa ad autorità estere è l’esistenza di un relativo trattato internazionale. In questo ambito sono di particolare importanza la corretta esecuzione dei rispettivi compiti e la garanzia della corretta applicazione nell'ambito delle rispettive legislazioni sull’alcol, la prevenzione, nonché la scoperta e il perseguimento di infrazioni. Per l’autorità competente sono di primaria importanza l’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la CEE84 e l’Accordo in forma di scambio di lettere del 9 giugno 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che aggiunge all’Accordo del 22 luglio 1972 fra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera un protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale85, l’Accordo del 26 ottobre 2004 di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari86 nonché l’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità euro-