Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

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allegato per ogni singolo sistema d’informazione nel quale figurino i seguenti dati: scopo, contenuto, competenze e organizzazione, accesso ed elaborazione nonché eventuali eccezioni alle prescrizioni dell’ordinanza.

Capoverso 3: questo capoverso permette all'autorità incaricata dell’esecuzione della legge sulle bevande spiritose di procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni.

Nell’assolvimento del proprio compito, l’autorità competente si basa anche su sistemi d’informazione di altre autorità della Confederazione (ad es. l’Amministrazione federale delle dogane, l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Ufficio federale della sanità pubblica) e dei Cantoni, nella misura in cui sia previsto nelle rispettive legislazioni. L’autorità può inserire i dati nelle relative banche dati direttamente connesse con l’assolvimento dei suoi compiti. Essa può utilizzarli unicamente in modo idoneo allo scopo. Un accesso diretto a sistemi d’informazione di terzi può avvenire solo nei casi previsti dalla relativa legislazione.

Art. 42 Comunicazione di dati ad autorità svizzere

L’autorità incaricata dell’esecuzione della legge sulle bevande spiritose deve poter rendere noti ad autorità svizzere dati e constatazioni rilevati nell’esercizio delle proprie funzioni. La condizione per la trasmissione di questi dati è che gli stessi siano necessari per l'esecuzione dei suoi compiti legali. Tra questi figurano i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità. Questi dati possono essere trasmessi nel singolo caso alle autorità competenti della Confederazione, dei Cantoni e Comuni nonché alle organizzazioni incaricate dell’assolvimento di compiti di diritto pubblico della Confederazione o a persone di diritto pubblico o privato (autorità svizzere).

La legge enumera in modo non esaustivo i tipi di informazioni che possono essere rese note. Tra i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità vi sono segnatamente le indicazioni concernenti procedimenti amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché le misure e le sanzioni amministrative e penali. Possono essere trasmesse anche comunicazioni di sospetto. La combinazione di diversi dati può portare alla creazione di profili della personalità.

Con il capoverso 3 il legislatore attribuisce al Consiglio federale un mandato legislativo nell’ambito della concretizzazione di questo settore parziale dell’elaborazione dei dati, segnatamente la comunicazione di dati ad autorità svizzere.

Infine il capoverso 4 stabilisce che i dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto.