Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

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È inoltre stato introdotto un capoverso 2 per tener conto delle circostanze aggravanti, ad esempio il mestiere, non applicabile all’autore dell’infrazione preliminare.

Art. 46 Circostanze aggravanti

Le circostanze aggravanti particolari permettono di qualificare certe infrazioni e di aggravare la pena della quale sono passibili. La legge attuale prevede che il mestiere o l’abitudine qualifica la sottrazione di tributi fiscali come delitto, aggravando la pena prevista. Nuove circostanze aggravanti sono introdotte nella legge, vale a dire il fatto di coinvolgere una o più persone per commettere un’infrazione e il fatto per il firmatario di un impegno d'impiego di commettere un’infrazione in qualità di autore o partecipante, analogamente alla legge sulle dogane, che prevede – oltre al mestiere e l’abitudine – l’ingaggio. La circostanza aggravante dell’abitudine è una nozione ignorata dal Codice penale. Si tratta di una particolarità del diritto penale accessorio. Diverse leggi amministrative federale, quali la LD, la LIB, la LIOm e la LImT rivista (entrata in vigore delle modifiche: 1° gennaio 2010) hanno fatto ricorso a questa nozione al fine di sanzionare in modo più severo le infrazioni in recidiva, in quanto questo tipo di situazione è ben lontana dall’essere rara. Secondo la giurisprudenza, le infrazioni sono considerate commesse per abitudine, allorquando sono commesse a più riprese e rivelano una propensione dell’autore a commetterle (DTF 119 IV 73 = GdT 1995 IV 90). La legge enumera in modo esaustivo le circostanze aggravanti. La pena è fissata conformemente all’articolo 47 CP.

In presenza d’infrazioni per le quali le disposizioni penali speciali prevedono la circostanza aggravante del mestiere o dell’abitudine, l’applicazione del regime del concorso è esclusa. La pena deve essere fissata conformemente all’articolo 47 CP nell’ambito della pena prevista dalla disposizione penale speciale.

Va considerato che la legge sulle dogane, la legge sull’imposizione della birra e altre leggi fiscali (vedi LIOm, LIAut) prevedono ugualmente circostanze aggravanti.

Art. 47 Distrazione del pegno fiscale

Nella misura in cui un diritto di pegno fiscale è introdotto nella legge, è opportuno prevedere una nuova infrazione che permetta di sanzionare la distruzione dell’oggetto del pegno o di disporne senza l’autorizzazione dell’autorità.

Si tratta di una contravvenzione punibile se è commessa sia intenzionalmente, sia per negligenza.

Capoverso 1: il massimo della pena prevista per le infrazioni intenzionali è una multa di 100 000 franchi, mentre che quella per infrazioni commesse per negligenza è di 30 000 franchi.

Capoverso 2: come per la sottrazione dell’imposta (art. 44 cpv. 2 dell’avamprogetto) e analogamente alla LIVA rivista, in presenza di casi gravi (allorquando il profitto fiscale ottenuto è superiore all'importo massimo della multa) e se l’infrazione è intenzionale, la multa può ammontare al massimo al doppio del profitto fiscale.

Art. 48 Inosservanza di prescrizioni di controllo

Siccome un sistema d’autorizzazione o di notifica preventiva di attività si sostituisce al monopolio, deve essere creata una nuova infrazione che permetta di sanzionare