Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

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l’esercizio di un’attività in relazione con le bevande spiritose o l’etanolo senza essere in possesso di un’autorizzazione o senza essersi annunciato o ancora in violazione di una prescrizione di controllo.

Si tratta di una contravvenzione punibile con la multa fino a 10 000 franchi nel caso in cui sia commessa intenzionalmente e fino a 5 000 franchi in caso di negligenza. Quanto ai casi di lieve entità, potranno essere sanzionati mediante ammonimento.

Art. 49 Inosservanza di prescrizioni d’ordine

Si tratta di una disposizione penale che figura nella maggior parte delle leggi fiscali federali (segnatamente LD, LIB e LIOm) e la cui applicazione interviene in generale quando non è adempiuta la fattispecie di un’altra infrazione.

In effetti, essa permette di sanzionare da una parte la violazione di una disposizione della legge o di una delle sue disposizioni d’esecuzione, di cui l’inosservanza è dichiarata punibile, e dall’altra, il non rispetto di una decisione dell’autorità intimata con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

L’ammontare massimo della multa (5000 franchi) è mantenuto. Esso corrisponde a quello previsto nelle altre leggi federali. Va notato che le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante semplice ammonimento.

Art. 50 Tentativo

Il tentativo di contravvenzione è punibile soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 105 cpv. 2 CP). Il tentativo presuppone un’intenzione delittuosa. Di conseguenza il tentativo non può essere che intenzionale, il dolo eventuale è sufficiente. Punibile è dunque anche un tentativo per dolo eventuale.

La legge vigente non contiene disposizioni specifiche che rendano punibile il tentativo di contravvenzione. Al fine di rimediare a questo inconveniente, si è provveduto a introdurre una disposizione specifica, analogamente alla legge sulle dogane e ad altre leggi fiscali, che prevede la punibilità dei tentativi di contravvenzione alla legge sull’alcool e, fatta eccezione per l’inosservanza di altre prescrizioni d’ordine, e l’assoggettamento alle decisioni dell’autorità.

È opportuno considerare che la legge sulle dogane, la legge sull’imposizione della birra e altre leggi fiscali (segnatamente LIVA, LTTP) prevedono ugualmente il tentativo di contravvenzione.

Art. 51 Concorso di infrazioni

In caso di pluralità di infrazioni (concorso reale di infrazioni) si pone la questione della loro sanzione appropriata. La legge attuale non contiene alcuna disposizione specifica concernente il concorso di infrazioni. L’articolo 9 DPA, che si applica in mancanza di disposizioni specifiche nella legge, esclude l’applicazione delle regole ordinarie del Codice penale concernenti il concorso di infrazioni (art. 49 CP) e prevede il cumulo delle multe o delle pene pecuniarie. Tuttavia il cumulo delle pene ha sovente per conseguenza un sanzionamento eccessivo delle infrazioni commesse. Questo è il motivo per cui appare appropriato introdurre nella legge una disposizione specifica che prevede l’aggravamento della pena prevista per l’infrazione più grave sanzionando l’autore in modo più proporzionato alla sua colpa.