Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine
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In caso di mancato pagamento della multa può essere avviata solo una procedura d’esecuzione forzata mediante pignoramento (art. 43 cpv. 1 LEF). La conversione della multa in pena detentiva sostitutiva (art. 36 e 106 cpv. 5 CP) è esclusa.
Art. 53 Azione penale
Questa disposizione prevede che le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la DPA. La parte generale del Codice penale (art. 2 DPA) è pertanto applicabile anche alla presente legge.
L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l’amministrazione designata dal Consiglio federale.
Il Consiglio federale determina la competenza dell’Amministrazione delle dogane per le infrazioni scoperte alla frontiera.
Art. 54 Prescrizione dell’azione penale
La legge del 5 ottobre 2001, entrata in vigore il 1° ottobre 2002 (RU 2002 2993), ha modificato le disposizioni in materia di prescrizione dell’azione penale, sopprimendo la sospensione e l’interruzione della prescrizione. In contropartita, sono stati fissati termini di prescrizione più lunghi per l’azione penale. La legge del 22 marzo 2002, entrata parimenti in vigore il 1° ottobre 2002 (RU 2002 2986) ha introdotto una disposizione transitoria allo scopo di prolungare i termini di prescrizione previsti per l’azione penale all’interno del diritto penale accessorio sino all’adeguamento di queste leggi federali (art. 333 cpv. 5, recte art. 333 cpv. 6 CP). L’articolo 333 capoverso 6 CP contiene la chiave di conversione dei termini di prescrizione fino all’adeguamento delle leggi federali al nuovo Codice penale.
Per le contravvenzioni di lieve entità, l’articolo 11 capoverso 1 DPA fissa un termine unico di prescrizione dell’azione penale di 4 anni (in relazione all’art. 333 cpv. 6 CP). Per le contravvenzioni consistenti in una sottrazione o una messa in pericolo di imposte, l’articolo 11 capoverso 2 fissa un termine di prescrizione più lungo (termine unico di 10 anni, combinato con l’art. 333 cpv. 6 CP). Per i delitti, la DPA non prevede alcun termine di prescrizione. Il termine di prescrizione dell’azione penale dell’articolo 97 capoverso 1 lettera c CP (termine unico di 7 anni) è pertanto applicabile.
Nella decisione del 16 ottobre 2008 (DTF 134 IV 328), il Tribunale federale ha ritenuto che la durata del termine di prescrizione per le contravvenzioni ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 DPA – di 10 anni, vista l’applicazione della chiave di conversione dell’articolo 333, capoverso 6 CP – doveva essere portato a 7 anni, considerando che il termine di prescrizione delle contravvenzioni non poteva essere più lungo di quello dei delitti nell’ambito della stessa legge.
La legge vigente estende il termine di prescrizione dell’azione penale dell’articolo 11 capoverso 2 DPA alle contravvenzioni previste all’articolo 53 (destinato a scomparire nella revisione) e all’articolo 56 (ricettazione). In mancanza di disposizioni specifiche, il termine più corto dell’articolo 11 capoverso 1 DPA è applicabile a queste contravvenzioni. È auspicabile, analogamente alla legge attuale, introdurre una disposizione specifica allo scopo di estendere il campo d’applicazione dell’articolo 11 capoverso 2 DPA alla contravvenzione prevista all’articolo 45